Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 11 marzo 2010 il Tribunale di Pavia in composizione monocratica dichiarava A.J. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. a), (così modificata l’originaria imputazione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) per avere guidato, in data (OMISSIS), la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica e lo condannava alla pena di Euro 1500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli comminava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Avverso tale sentenza A.J. proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale, omessa motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria in quanto, dopo avere ritenuto la inattendibilità e la conseguente inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest, aveva concluso nel senso che gli stessi fornivano un valore comunque positivo, consentendo quindi la condanna per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a). Anche in merito ai comportamenti sintomatici dell’abuso di alcol, la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, in quanto non svilupperebbe il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dall’agente operante, che sarebbero inficiate da contraddizioni con riferimento alle risultanze dei verbali di constatazione e di accertamento. In questi ultimi infatti non risultava lo stato di agitazione del ricorrente, di cui l’agente operante faceva parola soltanto in sede di udienza dibattimentale.
2)Nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per erronea applicazione della legge penale e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza per l’ammissione all’oblazione a seguito della modifica dell’imputazione nella sentenza di primo grado, in quanto il reato per cui il ricorrente è stato condannato (art. 186 C.d.S., lett. a)) è suscettibile di oblazione e quindi il Tribunale, con la stessa sentenza, era tenuto ad ammettere l’imputato, che non ne aveva fatto preventiva richiesta, all’oblazione.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che la L. 29 luglio 2010, n. 120, (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.
Nell’odierna fattispecie, trattandosi di ubriachezza sintomatica, come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, ricorre appunto l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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