Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 30.1.2006 veniva confermata la sentenza del Tribunale di Marsala in data 8.3.2005 con la quale C.C. veniva condannato, in concorso con la moglie Cu.Gi., alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed Euro 103,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso dal (OMISSIS) infrangendo i sigilli apposti sul contatore dell’energia elettrica installato presso l’abitazione della Cu. in (OMISSIS) ed impossessandosi di Kwh 1,790 di energia elettrica in danno dell’ENEL. Con sentenza in data 6.2.2008 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta decisione, rilevando vizio motivazionale nel riconoscimento del concorso dell’imputato in base alla mera convivenza con la Cutaia, intestataria del contratto di fornitura; a seguito del rinvio la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 9.5.2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti del C. in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Con sentenza in data 5.11.2008 la Corte di Cassazione annullava con rinvio tale decisione, osservando che la Corte territoriale aveva pronunciato in termini di estinzione del reato senza instaurare un previo contraddicono e senza esaminare adeguatamente il profilo della responsabilità soggettiva dell’imputato.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti del C. in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. nullità della sentenza impugnata laddove la stessa ignora la decisione della Corte d’Appello di Palermo del 9.5.2008 e la sentenza della Corte di Cassazione del 5.11.2008 con i principi di diritto ivi enunciati, pronunciando a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte in data 6.2.2008;

2.2. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza impugnata è infondato. Ed invero, pur essendo priva di riferimenti espressi al rinvio di cui alla sentenza di questa Corte in data 5.11.2008, la sentenza aderiva di fatto alle indicazioni della stessa nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato nel contraddicono delle parti e con previa vantazione degli elementi relativi alla responsabilità oggettiva dell’imputato ai fini dell’esclusione di cause di assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

2. Il motivo di ricorso relativo alla mancata assoluzione dell’imputato è anch’esso infondato.

Premesso che in presenza di una causa estintiva del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi motivazionali che comportino un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria di detta causa (Sez. 4, n. 40799 del 18.9.2008, imp. Merli, Rv.241474), |a motivazione della sentenza impugnata dava congrua indicazione di elementi ostativi ad un esito processuale più favorevole all’imputato nel compimento della condotta in un luogo visibile a tutti gli occupanti dell’abitazione e nel vantaggio patrimoniale trattone dal C.;

nè rilevante è la mancanza della verifica sulla durata della convivenza fra quest’ultimo e la Cu., menzionata quale dato di approfondimento nella sentenza di rinvio di questa Corte, non essendo detta indicazione vincolante nel momento in cui la Corte territoriale provvedeva comunque a sopperire alle carenze argomentative rilevate (Sez. 6, n. 42028 del 4.11.2010, imp. Regine, Rv. 248738).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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