T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente espone nell’atto di ricorso di essere giunto in Italia per la prima volta quando era minorenne per ricongiungimento familiare con il padre, già soggiornante in Italia.

Al compimento della maggiore età convertiva il suo permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di lavoro autonomo.

In occasione dell’ultimo rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia, il Questore di Roma, preso atto dell’esistenza di un precedente penale a carico del ricorrente per violazione della disciplina sul diritto di autore e falso (vendita di compact disc contraffatti), disponeva la reiezione dell’istanza ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis d.lgs. 286/98.

Nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 5, comma 5 d.lgs. 286/98, per mancata valutazione della complessiva situazione personale dell’istante, entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, nonché la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90.

L’istanza cautelare è stata accolta all’udienza camerale del 10.2.2011.

L’avvocatura si è costituita con mero atto di stile.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto, in relazione alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso.

Infatti, nel caso di cittadino extracomunitario, che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, trova applicazione l’art. 5 comma 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo modificato dall’art. 2 comma 1, d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5, e recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto al ricongiungimento familiare, per il quale l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato detto diritto, deve tener conto non solo della gravità dei reati per i quali egli è stato penalmente condannato ma anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno in Italia, il che sta a significare che essa è chiamata a ponderare, da un lato, la gravità del reato cui si riferisce la condanna e il connesso interesse pubblico a che sia precluso il soggiorno in Italia allo straniero che se ne è reso responsabile e, dall’altro, il contrapposto interesse dello stesso a permanere sul territorio nazionale (cfr. ex multis T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 7 febbraio 2009, n. 368)

Nel caso di specie, invece, la questura non ha effettuato tali obbligatorie valutazioni discrezionali, limitandosi a dare automatica applicazione alla previsione di cui all’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. citato, senza tener conto del fatto che il richiedente era giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, che vive da anni in Italia con il padre e il fratello, che ha un unico precedente penale. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, assorbite le ulteriori censure. Il provvedimento quindi deve essere annullato con obbligo per l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza alla luce delle considerazioni di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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