Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31102 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-4-2010 la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Forlì in data 28-6-2006, a carico di L.M., ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. ai danni di P.L., in data (OMISSIS), per avere cagionato al predetto lesioni all’emitorace sinistro, con un coltello, giudicate guaribili in giorni dieci.

All’imputato era stata altresì contestata la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per aver portato fuori dell’abitazione un coltello – con la recidiva.

Il primo Giudice aveva inflitto per tali reati la pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, e la provvisionale di Euro 3.000,00.

La Corte territoriale aveva riformato tale pronunzia dichiarando non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ex art. 4 citato, per essere il reato estinto per prescrizione, ed esclusa la continuazione, aveva determinato la pena in relazione alla residua imputazione di lesioni in anni uno e mesi sei di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Il FATTO si era verificato allorchè il soggetto passivo delle lesioni – P.L. – che aveva avuto una relazione sentimentale poi interrotta con la moglie separata del L. (tale B.V.) si era recato presso l’abitazione della donna ove si trovava l’imputato.

Si era verificato nell’occasione che il P. si era presentato bussando ripetutamente, e con violenza, allorchè il L. aveva aperto la porta di casa, avendo con sè un coltello da cucina che aveva portato dalla propria abitazione in casa della donna, e nella occasione aveva colpito il P., secondo l’ipotesi accusatoria.

La Corte aveva disatteso le richieste difensive, avendo la difesa prospettato l’applicabilità della esimente della legittima difesa, nonchè della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, evidenziando il comportamento aggressivo e minaccioso tenuto reiteratamente dal P. verso la donna per la quale nutriva gelosia.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1- ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 236 c.p.p. per avere la Corte disatteso la richiesta difensiva tendente alla acquisizione del certificato penale della persona offesa, ed altra documentazione.

A riguardo il ricorrente rilevava che erroneamente si era considerata la tardività delle richieste stesse, avendo la difesa appreso solo all’epoca del giudizio di appello che si era verificato il passaggio in giudicato di sentenze emesse a carico del P..

Censurava peraltro il giudizio di tardività e superfluità formulato dalla Corte per le richieste di cui all’art. 236 c.p.p..

2 – Con altro motivo la difesa deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 42 c.p., comma 1 ed alla mancata applicazione della esimente di cui all’art. 52 c.p..

Rilevava sul punto che la Corte non aveva valutato la situazione nella quale era avvenuta la condotta contestata, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in modo occasionale, senza alcuna intenzione da parte del L. di arrecare danno al soggetto passivo del reato, del quale peraltro si era descritto in appello il comportamento aggressivo e minaccioso verso la donna alla quale era stato legato e che continuava a minacciare, mentre d’altra parte si era evidenziato in sede di appello anche il carattere meramente accidentale della ferita causata dal coltello, che l’imputato aveva con sè solo per l’uso domestico.

La difesa lamentava dunque la mancata valutazione dell’antefatto e dei comportamenti illeciti tenuti dal P..

Censurava altresì la decisione per aver trascurato la circostanza – rilevante ai fini della esimente richiesta – che la aggressione da parte del soggetto passivo delle lesioni si era verificata all’interno della abitazione della donna, e che ivi era avvenuto il contatto dell’imputato con il suddetto individuo.

In tal senso la difesa rilevava la erroneità e contraddittorietà della motivazione, ove aveva considerato attendibile la versione dei fatti riferita dalla persona offesa, senza attribuire rilevanza alle deposizioni conformi alla tesi difensiva, rese dall’imputato e dalla donna.

In base a tali censure la difesa evidenziava che ugualmente erronea doveva ritenersi l’esclusione della attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 2.

Inoltre veniva censurata dalla difesa la qualificazione giuridica del fatto per le suddette modalità(aggressione che secondo il difensore si sarebbe attuata da parte del P., all’interno dell’appartamento), essendo ritenuta più aderente alla realtà l’ipotesi di lesioni colpose. A tale riguardo il ricorrente rilevava altresì il contrasto tra la versione dei fatti recepita dal Giudice di Pace, alcuni mesi prima e quella ritenuta nel presente giudizio.(v. fl.7 dei motivi di ricorso).

3 – Con ultimo motivo la difesa deduceva l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione della pena.

Evidenziava in tal senso che non si era tenuto conto degli illeciti realizzati dal soggetto parte lesa, ritenendo applicabili le attenuanti generiche, oltre l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.

Per tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso è privo di fondamento.

In ordine al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 236 c.p.p., si deve evidenziare che non si configura, nella specie, in riferimento al contenuto delle richieste avanzate dal difensore come riportato nei motivi di ricorso, (richieste di acquisizione di certificato penale della persona offesa dal reato), alcun vizio inerente alla mancata assunzione di elementi rilevanti, indispensabili ai fini dell’accertamento del fatto e della responsabilità dell’imputato.

Deve inoltre evidenziarsi che la motivazione della sentenza risulta specifica ed adeguata, in fatto e diritto, alla soluzione delle richieste formulate nei motivi di appello, avendo la Corte valutato in modo dettagliato la dinamica dell’azione delittuosa, escludendo l’applicabilità della esimente di cui all’art. 52 c.p., secondo corretta valutazione delle risultanze processuali.

Deve infatti essere esclusa la legittima difesa, ove il soggetto agente, autore delle lesionasi sia servito di un’arma nei riguardi di un soggetto, presunto aggressore, privo di strumenti idonei all’offesa.

Nella specie la sentenza risulta dettagliatamente motivata circa l’insussistenza dei presupposti della invocata esimente, avendo i Giudici di appello rilevato come l’imputato si fosse recato a casa della donna già munito del coltello di cui alla contestazione, e che al momento egli era già ben consapevole della situazione di tensione esistente tra la donna ed il P..

Tali rilievi valgono logicamente a rivelare che doveva ritenersi esclusa l’ipotesi di lesioni verificatesi in modo accidentale, e con esclusione della consapevolezza dell’imputato, che nella specie, aveva causato le lesioni avendo aperto la porta di casa all’arrivo della persona offesa, tenendo nelle mani il coltello.

La Corte ha pertanto reso congrua e coerente motivazione, tenendo conto della tesi propettata dalla difesa, sulla insussistenza degli estremi della esimente di cui all’art. 52 c.p., valutando ogni aspetto rilevante della dinamica della condotta, desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, oltre che valutando il certificato medico inerente alle lesioni. Tale interpretazione dei dati processuali si pone in armonia con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, e dunque sono prive di fondamento anche le deduzioni svolte dal difensore nella memoria a sostegno dell’applicazione della legittima difesa, sia pure in forma putativa.

Vale menzionare Cass. Sez. 1^ del 2 maggio 2007, n. 16677-PG in proc. Grimoli – RV 236502 – secondo cui "In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità… Al cospetto di adeguata e logica motivazione, del tutto esauriente in merito alle richieste della difesa, e rilevandosi la corretta valutazione del dolo, per le specifiche argomentazioni svolte legittimamente dai giudici del gravame, in assenza di dati rivelatori del carattere meramente colposo delle lesioni, (avendo l’imputato agito allorchè aprì la porta di casa – munito di un coltello, al P. che aveva già manifestato atteggiamento aggressivo – laddove avrebbe potuto evitare il pericolo chiedendo l’ausilio delle Forze dell’ordine), devono ritenersi prive di fondamento le argomentazioni della difesa ricorrente con le quali si censura la sentenza sui punti rilevati, tendendo a prospettare anche nella memoria già richiamata, la violazione dell’art. 52 c.p. e dell’art. 42 c.p., comma 1, ovvero menzionando un preteso contrasto della decisione rispetto a quella adottata in altro procedimento nei confronti della persona offesa (dato ininfluente ai fini del vizio di legittimità della sentenza impugnata, coerente con le risultanze ivi menzionate).

In secondo luogo deve rilevarsi l’infondatezza delle deduzioni difensive concernenti la determinazione della pena, avendo la Corte definito il trattamento sanzionatorio in sintonia con la sentenza del Tribunale, escludendo l’aumento a titolo di continuazione inflitto dal primo giudice per la contravvenzione, per essere tale reato estinto per prescrizione.

D’altra parte risulta adeguatamente e specificamente motivata la esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, alla stregua della dinamica della condotta analizzata in modo aderente alle risultanze acquisite.

Inoltre risulta valutata la personalità dell’imputato, e la effettiva gravità del fatto. Conseguentemente resta legittimamente determinata la pena residua per le lesioni come da dispositivo, essendo richiamata esplicitamente sul punto la sentenza di primo grado, mentre si rivelano ininfluenti le censure della difesa, genericamente articolate, in merito alla concedibilità delle richieste attenuanti. La Corte deve dunque rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, come per legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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