Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31081

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.9.2010 La Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli che in data 3.10.2008 aveva condannato B.S. per i reati ascritti ( ricettazione e falso) ritenuto che, come emergeva dalla motivazione, in concreto l’imputato era stato condannato per il solo delitto di ricettazione, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, riduceva la pena inflitta per il solo reato di ricettazione ad anni 1 e mesi 4 di recl. ed Euro 400,00 di multa e dichiarava non doversi procedere nei confronti del reato di falso perchè estinto per intervenuta prescrizione.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione di legge in relazione all’art. 546 c.p.p., comma 3 ed all’art. 604 c.p.p., comma 4. Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice d’Appello ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali. Il B. era infatti tratto a giudizio per rispondere di due reati (ricettazione e falso), dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado non era dato evincere per quale dei due reati era stato condannato. Nello stesso si parla infatti di reato a lui ascritto senza alcun cenno all’art. 81 cpv c.p. e all’unicità del disegno criminoso. Lamenta che la Corte territoriale con motivazione illogica ha ritenuto, nel tentativo di giustificare l’errore del primo giudice, che non fosse contestata la continuazione fra i due reati.

2. violazione di legge in relazione all’art. 431 c.p.p., comma 1, lett. b), art. 238 c.p.p., comma 4, artt. 191 e 526 c.p.p. Si duole del fatto che le denunce di furto sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento come atti irripetibili, nonostante 1′ eccezione sollevata dalla difesa. Ribadisce che tali atti non possono essere considerati irripetibili ai sensi dell’art. 431 c.p.p. e si duole della mancata espunzione degli stessi dal fascicolo dal parte della Corte distrettuale.

Con riguardo al primo motivo deve osservarsi che, se deve escludersi, per principio generale, che il giudice di appello possa decidere nel merito in ordine ad un reato per il quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare, dovendo, invece, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in relazione ai capi di imputazione su cui è mancata la pronuncia e disporre la restituzione degli atti al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 2 a 9534/08; Cass Sez. 1 n. 24687/08), è pur vero che nel caso in esame anche in caso di accoglimento dell’impugnazione l’esito processuale consistito nella pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato di falso non sarebbe mutato.

Deve pertanto concludersi che il B. non ha un interesse concreto ed effettivo a far valere tale nullità. Deve aggiungersi che dal tenore dell’intera motivazione della sentenza di primo grado emerge senza ombra di dubbio che l’imputato è stato condannato per la contestata ricettazione e che il primo giudice ha Completamente ignorato la contestazione di falso. Il motivo è pertanto inammissibile.

Manifestamente infondata è anche la censura in ordine alla acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle denunce di finto.

Deve infatti osservarsi che la denuncia, nei limiti in cui costituisce notitia criminis idonea a giustificare l’inizio delle indagini preliminari costituisce atto irripetibile, con esclusione della sua parte narrativa che deve trovare conferma nelle acquisizioni probatorie dibattimentali. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento nè l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti "positivamente" al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’art. 648 cod. pen., con la conseguenza che le denunce dei furti dei beni oggetto delle successive ricettazioni, possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, quale prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, tenuto conto anche del fatto che la conoscenza storica ivi esternata non si riferisce direttamente alla responsabilità dell’imputato per il reato ascritto ma solo al reato presupposto (Cass. Sez. 2, n. 3211 del 12/03/1998).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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