Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Avvocato I.P., assumendo di aver vanamente cercato di ottenere il pagamento della prestazione professionale da parte del proprio assistito, ha chiesto al Tribunale di Trento la liquidazione dei compensi per l’attività prestata quale difensore d’ufficio di B.A..

Il Tribunale di Trento, con provvedimento depositato il 3 settembre 2008, ha liquidato in favore del difensore, la somma di Euro 1.100,00, oltre IVA e CPA. Avverso detto provvedimento l’Avvocato I. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Trento, con ordinanza depositata in data 18 dicembre 2008 e comunicata il 19 gennaio 2009, ha dichiarato improcedibile l’opposizione per la mancata comparizione in udienza dell’opponente.

Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato I. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 28 gennaio 2009.

All’esito dell’udienza del 10 giugno 2010, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16161 del 2010, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Il ricorrente hanno quindi proposto ricorso nelle forme del rito civile, notificandolo a B.A. e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 794 del 1942, art. 29), per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 sia improcedibile nel caso in cui il ricorrente non compaia all’udienza camerale di discussione invece di ritenere che il ricorso debba essere comunque deciso come previsto con norma eccezionale dal citato art. 29, comma 7.

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 disciplina il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi facendo riferimento al procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati, delineato dalla L. n. 794 del 1942. Tale procedimento è un procedimento camerale, in relazione al quale deve escludersi che il giudice, rilevata la mancata comparizione delle parti, possa dichiarare improcedibile il ricorso, potendosi porre, al contrario, un’alternativa tra l’esistenza di un obbligo per il giudice di decidere comunque nel merito la causa, ovvero applicare la disciplina della mancata comparizione delle parti nel giudizio ordinario di cognizione.

Questa Corte ha del resto già avuto modo di affermare, proprio con riferimento ad un giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 che nel procedimento in camera di consiglio, soggetto alle norme dell’art. 737 cod. proc. civ. e segg., quale è quello previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29 richiamato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in materia di spese di giustizia, il deposito del ricorso introduttivo è di per sè idoneo ad attivare il procedimento medesimo e ad investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza che siano previsti ulteriori atti d’impulso processuale (Cass. n. 16949 del 2008; Cass. n. 5558 del 1993).

Ne consegue che il giudice del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 nel caso in cui nessuna delle parti compaia, non può dichiarare la improcedibilità del procedimento, ma deve disporre ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ..

Il ricorso, dunque, alla stregua di tale principio, deve essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Trento per nuovo esame.

Il giudice di rinvio avrà anche cura di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *