T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 7257 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in data 22 aprile 2011 e depositato in data 10 maggio 2011, l’odierno ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. cron. 235 e rep. 215 del 5.12.2001/15.1.2002, reso dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione, e sul decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005, reso dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione, con i quali il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, della somma di euro 15.000, con il decreto n. cron. 235 e rep 215 del 5.12.2001/15.1.2002, e della somma di euro 20.000, oltre interessi legali dalla data della domanda, con il decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005.

Precisa parte ricorrente che con provvedimento del 15.2.2010 è stata rilasciata, per smarrimento dell’originale, nuova copia esecutiva del decreto decreto n. cron. 235 e rep. 215 del 5.12.2001/15.1.2002, il quale era stato registrato l’8 febbraio 2002 al n. 645.

Precisa, altresì, parte ricorrente, di aver proposto impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione avverso il decreto registrato il 15 gennaio 2002, e che in accoglimento del ricorso, il decreto è stato cassato ed il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Roma la quale, con decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 20.000, oltre alla somma già liquidata con il decreto depositato in data 15 gennaio 2002, a titolo di risarcimento del danno biologico.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione a tali decreti, chiede, quindi, parte ricorrente che venga ordinato al Ministero della Giustizia di darvi esecuzione, provvedendo alla corresponsione a proprio favore della somma di euro 42.709,46 oltre ulteriori interessi maturati, entro un termine all’uopo fissato, nominando, per il caso di persistente inadempienza, un Commissario ad Acta che provveda all’esecuzione del giudicato.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con formula di stile.

Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Tanto precisato, il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è sopra dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.

Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività dei provvedimenti giurisdizionali di cui è chiesta l’esecuzione.

Avuto riguardo alla natura del provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione, l’ammissibilità dell’azione risiede nelle previsioni dettate dall’art. 112 del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale "L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

In punto di competenza territoriale, dispone l’art. 113 del codice del processo amministrativo, per quanto qui interessa, che "…Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.", dovendo pertanto affermarsi la competenza del TAR adito.

Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle statuizioni recate dai citati decreti da parte dell’Amministrazione a tanto condannata.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero della Giustizia di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 35.000 (trentacinquemila), di cui euro 15.000 stabiliti dal decreto n. cron. 235 e rep 215 del 5.12.2001/15.1.2002, ed euro 20.000 stabiliti decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005, oltre gli interessi legali dalla data della domanda.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione della Giustizia abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato quale Commissario ad Acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di deroga.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3981/2011 R.G., lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di provvedere all’esecuzione dei decreti indicati in epigrafe mediante pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila) oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere Generale dello Stato, nominato sin da ora quale Commissario ad Acta, o funzionario da questi delegato, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario alla esecuzione del decreto in questione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’istanza.

Condanna l’Amministrazione della Giustizia al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida forfetariamente in euro 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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