Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- M.S. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, del 30 dicembre 2010, che ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento del Gip del Tribunale di Rovigo, del 14.12.2010, con il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere in relazione alle imputazioni: 1) ex artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5, – capo A) – per essersi impossessato, in concorso con altri, della somma di Euro 3.145,00 contenuta nella cassaforte del punto vendita "Eurospin" sito in (OMISSIS), con le aggravanti del numero di persone e di avere usato violenza sulle cose (consistita nel provocare l’apertura della cassaforte mediante deflagrazione con danneggiamento della stessa, del locale ove la stessa si trovava e dei relativi arredi), 2) ex art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2, – capo B) dell’imputazione – per avere detenuto il congegno esplosivo utilizzato per eseguire il furto descritto sub capo A).
I giudici del riesame hanno ritenuto significativo il quadro indiziario, essenzialmente costituito dai contenuti delle conversazioni intercettate, e necessario il ricorso alla più afflittiva misura custodiate in considerazione della gravità dei fatti e della personalità dell’indagato. Hanno altresì respinto gli stessi giudici la richiesta declaratoria di nullità dell’ordinanza restrittiva, per il presunto mancato rilascio di copie dei nastri contenenti le conversazioni intercettate, rilevando che tale materiale era stato, in realtà, posto a disposizione della difesa dell’indagato.
Avverso detta ordinanza propone, dunque, ricorso il M. che deduce:
a) nullità dell’ordinanza del Gip di custodia cautelare per carenza di motivazione, vizio rilevato anche nell’ordinanza impugnata;
b) insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, mancando la prova della presenza dell’indagato, al momento del furto, nel luogo ove lo stesso è stato consumato;
c) violazione del diritto di difesa per il mancato rilascio di copie dei nastri contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali, inutilmente richieste;
d) violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura rispetto alle concrete esigenze cautelari, che avrebbero potuto esser salvaguardate anche imponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di uscire dall’abitazione nelle ore serali.
-2- Il ricorso è infondato.
In realtà, ritiene la Corte che le osservazioni, poste dal ricorrenti a sostegno del ricorso in tema di gravità indiziaria e di esigenze di cautela, peraltro in termini di assoluta genericità, non valgono a porre in discussione la decisione dei giudici del riesame, caratterizzata dalla analitica e precisa ricostruzione dei fatti e dalla corretta e compiuta valutazione degli elementi probatori acquisiti, nei quali essi hanno legittimamente ravvisato, con motivazione del tutto logica e coerente sul piano logico, un contesto indiziario certamente grave, tale da legittimare l’emissione del provvedimento custodiale nella sua forma più afflittiva.
In punto di gravità indiziaria, i giudici del riesame hanno rilevato che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza erano stati tratti dai contenuti delle conversazioni telefoniche e dei messaggi sms intercettati tra il 28 maggio ed il 1 giugno 2010, intercorsi tra l’utenza del M. e quelle dei coindagati D.D. A. e D.P., nonchè dall’esame del tracciato del sistema di rivelazione satellitare GPS installato sull’autovettura in uso al D.D.. Proprio grazie a tale tracciato, ha sostenuto il giudice del riesame, è stato possibile seguire i movimenti dell’auto nella notte del furto, dalla partenza della stessa dal luogo di residenza del D.D. all’arrivo in Legnare, sulla strada ove si trovava l’abitazione del M., e quindi in (OMISSIS), località ove è sito l’esercizio commerciale che ha subito il furto; con successiva partenza da (OMISSIS) e rientro nelle località di residenza dei coindagati.
Gli orari, i tragitti, gli spostamenti, le soste segnalate nel tracciato sono stati ritenuti del tutto coincidenti con le diverse fasi, anche precedenti e successive al furto, e dunque significativi del coinvolgimento dei prevenuti nell’azione delittuosa, posta in essere, peraltro, ha aggiunto il giudice del riesame, con modalità del tutto simili a quelle utilizzate per eseguire altri furti perpetrati dal gruppo criminale al quale appartenevano gli stessi coindagati, coinvolti in altro procedimento che li vede imputati ex art. 416 c.p..
Circostanze che certamente legittimano il giudizio di gravità indiziaria espresso dai giudici del merito.
Anche in punto di esigenze di cautela, la decisione impugnata si presenta coerentemente motivata e perfettamente in linea con le norme di riferimento e con i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di pericolo di reiterazione, legittimamente ritenuto sussistente dai giudici del riesame in considerazione, non solo della gravità dei fatti e del contesto nel quale essi sono stati commessi, ma anche della negativa personalità dell’odierno ricorrente, in ragione dei reiterati e specifici precedenti penali registrati a carico dello stesso e del suo inserimento in ambienti di criminalità organizzata. Gravità, precedenti, contesto criminale di riferimento che hanno legittimamente indotto il tribunale del riesame a ribadire la scelta di applicare all’indagato la misura custodiale più afflittiva, unica ritenuta idonea ad evitare il pericolo di reiterazione.
Infondata è, altresì, la censura relativa all’asserito mancato rilascio delle copie dei nastri contenenti le conversazioni, alla luce delle approfondite, condivisibili e non contraddette (dal ricorrente) argomentazioni sul punto elaborate dai giudici del riesame, i quali hanno ricordato che nessuna conseguenza aveva patito il ricorrente dal mancato rilascio delle copie, poichè il materiale in questione era stato tempestivamente posto a disposizione della difesa dallo stesso tribunale, che aveva anche manifestato la disponibilità a rinviare la trattazione della richiesta di riesame per consentire alla stessa difesa un approfondimento degli atti.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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