Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 05-08-2011, n. 31370 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – G.G., per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione contro la sentenza del 19 novembre 2010 della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la sua responsabilità per il reato di evasione, e deduce l’omessa motivazione su una specifica doglianza difensiva contenuta nell’impugnazione, riguardante l’avvenuta redazione della sentenza di primo grado su un modulo prestampato.

Inoltre, lamenta il vizio di motivazione sotto un differente profilo, riguardante il rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nella prima decisione, da ritenere nulla per le ragioni sostenute nel primo motivo.

2. – Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia ritenuto implicitamente destituito di fondamento il motivo d’appello con cui si deduceva la mancanza di motivazione per l’uso di un modulo prestampato, dal momento che ha rinviato per relationem alle argomentazioni della decisione di primo grado, in considerazione del fatto che il gravame non conteneva elementi di novità rispetto a quelli esaminati e disattesi dal Tribunale.

In ogni caso, deve ribadirsi un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non può essere ritenuta priva di motivazione la sentenza redatta utilizzando un modello prestampato, nel quale siano contenuti gli elementi necessari ai fini della decisione, qualora sia desumibile che il giudice abbia, anche se sinteticamente, provveduto a valutare le risultanze sottoposte al suo esame e abbia pertanto dato ragione della sua decisione, soprattutto nel caso in cui la motivazione debba avere una struttura argomentativa semplice a causa del reato oggetto di accertamento.

Nella specie, si trattava di verificare l’avvenuto allontanamento dell’imputato dalla abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari, condotta integrante il reato di evasione e la sentenza, seppure in maniera contratta, ha dato conto di tale condotta.

3. – Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *