T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-09-2011, n. 7283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 febbraio 2011 e depositato il successivo 22 febbraio 2011, i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale in data 16 dicembre 2010 la Commissione Centrale ex art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, ha deliberato di "non prorogare le speciali misure di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia C.D. e dei familiari", chiedendone l’annullamento.

In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:

– su proposta della D.D.A. di Catanzaro, la Commissione Centrale ammetteva il sig. C.D., in qualità di collaboratore di giustizia, a beneficiare dello speciale programma di protezione, dapprima in via provvisoria e poi, a far data dal 16 giugno 2005, in via definitiva, in ragione del fondamentale contributo alla giustizia apportato dal predetto, riconosciuto anche di recente dalla Procura di Catanzaro – D.D.A. (cfr. nota del 6 ottobre 2009);

– nonostante tale circostanza, con la delibera indicata in epigrafe la Commissione in esame decideva di non prorogare il suddetto programma.

Avverso tale delibera i ricorrenti insorgono deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 15 MARZO 1991 N. 82 E S.M.I., SEGNATAMENTE DEGLI ARTT. 9 E 13QUATER. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.M. 23.04.1006, N. 161. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA" E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INCOMPLETEZZA DELL’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA. Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’erroneo convincimento che gli impegni giudiziari del sig. C. fossero terminati. Ciò non corrisponde a verità, come risulta anche dalla già citata nota della Procura di Catanzaro. La particolare rilevanza della collaborazione finora resa e non ancora terminata rende, poi, del tutto immanente la sussistenza di una situazione di pericolo, ma la ponderazione di quest’ultima è stata del tutto pretermessa dalla Commissione, in spregio del disposto dell’art. 13 quater. L’attualità del pericolo è comprovata anche dal ricevimento da parte del C. nell’aprile 2010 di una busta contenente proiettili, chiaro segno di minaccia di morte. In ogni caso, la presenza di familiari, alcuni minori, avrebbe dovuto imporre una valutazione autonoma della posizione degli stessi, indipendentemente dalle condotte ascritte al C..

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA" DELLA MOTIVAZIONE ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, in quanto la Commissione ha deciso di non prorogare il programma di protezione ritenendo prevalente "l’assioma che gli impegni giudiziari del C. risultassero terminati", senza correttamente considerare lo stato di pericolo.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA, tenuto conto che la sussistenza di un pericolo grave ed attuale per il ricorrente si evince anche dalla circostanza che il sig. C. è stato, nell’attualità, concretamente minacciato.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’INGIUSTIZIA MANIFESTA, in quanto il provvedimento gravato mina il legame di fiducia che intercorre tra lo Stato ed i collaboratori/testimoni di giustizia.

Con atto depositato in data 4 marzo 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza presidenziale in data 30 marzo 2011 è stato chiesto all’Amministrazione resistente di produrre documenti, specificamente indicati.

A ciò l’Amministrazione ha provveduto in data 22 aprile 2011 ed in data 15 giugno 2011, depositando anche una nota della Segreteria della Commissione Centrale ex art. 10 legge n. 82/1991, il cui contenuto può essere così sintetizzato: – il sig. C. ed i suoi familiari hanno commesso gravi violazioni comportamentali, direttamente incidenti sulla "sicurezza", specificamente indicate in apposite note; – in relazioni a tali violazioni, in data 5 novembre 2009 ed in data 30 ottobre 2010, la Direzione Nazionale Antimafia ha espresso pareri favorevole alla revoca, da ritenere indiscutibilmente prevalenti a quelli resi dalla Direzione Distrettuale Antimafia; – il provvedimento impugnato risulta, dunque, adottato in adesione a detti pareri, previa comparazione degli interessi in gioco.

In data 28 giugno 2011 i ricorrenti hanno prodotto una memoria, insistendo sull’apporto fornito alla giustizia e sull’attualità degli impegni giudiziari del sig. C.D. e sulla sussistenza di un concreto pericolo di gravi ritorsioni a loro danno.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento con il quale, in data 16 dicembre 2010, la Commissione centrale ex art. 10 della legge n. 82 del 1991 ha deliberato di non prorogare il programma speciale di protezione a cui in precedenza erano stati ammessi.

A tale fine denunciano violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, rappresentando – in particolare – la persistenza degli impegni giudiziari del collaboratore di giustizia e l’attualità dello stato di pericolo.

Tali censure non sono meritevoli di positiva valutazione.

2. Al riguardo, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 13 quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), introdotto dall’art. 8 della legge n. 45/2001, "le speciali misure di protezione sono a termine e, anche si di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 3, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge", con espressa previsione dell’obbligo di procedere a "verifiche sulla modifica o sulla revoca" entro il termine de quo (comma 3) e della possibilità di proroga solo nell’eventualità in cui "permangano i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione" (art. 10, comma 11, D.M. n. 161 del 2004).

In ragione di tale prescrizione è evidente che – con le modifiche apportate nel 2001 – il legislatore ha inteso fissare il principio della temporaneità delle misure speciali di protezione e la loro mutabilità.

Stante il disposto del successivo comma 2, è poi possibile distinguere tra ipotesi di revoca automatica e casi di revoca discrezionale, con l’elencazione di "fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione".

In relazione ai casi di revoca discrezionale – da ritenere di sicura rilevanza in questa sede, tenuto conto della formulazione del provvedimento impugnato – la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che sussiste la possibilità di procedere alla revoca della protezione pur in assenza della commissione di illeciti penali da parte del soggetto tutelato, in quanto ha riconosciuto che, a tale fine, è sufficiente la tenuta di un comportamento che non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla legge (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I, 21 dicembre 2010, n. 37834).

Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che:

– "l’eventuale attualità dello stato di pericolo non giustifica…., di per sé sola, la fruibilità di uno speciale programma di protezione da parte degli interessati" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2008, n. 6627), attesa la rilevanza di ulteriori fattori, tra cui anche l’inosservanza degli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione del programma medesimo, specie qualora quest’ultima si presti a determinare l’inutilità delle misure adottate;

– il vaglio sulla condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sulla eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela rientrano comunque nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, mentre al giudice permane unicamente il compito di vagliare se l’esercizio di tale potere discrezionale sia stato rispondente a criteri di logica e razionalità, censurandolo eventualmente ove emergono profili di abnormità valutativa o travisamento del fatto (cfr. C.d.S., già citata).

3. Ciò detto, il Collegio ritiene di dover evidenziare che il provvedimento impugnato risulta sicuramente adottato anche a causa delle gravi violazioni comportamentali commesse dal sig. C.D. (e non certo esclusivamente in ragione dell’esaurimento degli impegni giudiziari di quest’ultimo, come invece sostenuto a pag. 4 del ricorso).

Come rappresentato dall’Amministrazione ma desumibile anche dal provvedimento impugnato, la Commissione Centrale non ha, infatti, ravvisato motivi per discostarsi dai pareri resi dalla Direzione Nazionale Antimafia, sfavorevoli alla revoca in esito alla valutazione di condotte "non più episodiche ma ripetute nel tempo", ritenute "incompatibili con lo status di collaboratore".

Premesso tale rilievo, diviene doveroso osservare quanto segue:

– le condotte in esame si rivelano di per sé sufficienti a supportare la delibera adottata dalla Commissione Centrale;

– in relazione a tali condotte, i ricorrenti si astengono del tutto dal sollevare censure, incentrando i propri rilievi esclusivamente sul presupposto dell’esaurimento degli impegni giudiziari del sig. C.D., di cui pure si fa menzione nel provvedimento.

In ragione di tale constatazione, il Collegio ritiene di dover richiamare l’orientamento giurisprudenziale – ormai consolidato – secondo il quale, allorché un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’eventuale illegittimità di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 551 del 1998; TAR Lazio, Sez. I, n. 7134/2005).

Posto che il provvedimento impugnato è da ritenersi basato sull’esaurimento degli impegni giudiziari del ricorrente ma anche – come già precisato – sulla condotta tenuta da quest’ultimo e che tale condotta si rivela autonomamente sufficiente a supportare la decisione adottata, appare evidente che la positiva valutazione delle censure formulate in relazione al primo dei profili indicati non varrebbe comunque ad inficiare la validità del provvedimento e, dunque, a comportare l’annullamento richiesto.

Ciò detto, il Collegio ritiene di soprassedere sulle censure formulare in relazione agli impegni giudiziari in quanto le stesse di profilano inammissibili per carenza di interesse.

4. Tenuto conto di quanto sopra riportato, permangono da valutare le censure riguardanti l’attualità della situazione di pericolo.

Tali censure sono infondate.

Come già osservato, il persistere della situazione di pericolo non giustifica di per sé sola la fruibilità del programma speciale di protezione da parte degli interessati, allorché il comportamento di quest’ultimi non solo renda superflue le misure accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla stessa legge n. 82/1991.

Nel caso in esame, la disamina del provvedimento e degli atti presupposti rivela che il sig. C. ha posto in essere comportamenti in palese violazione degli obblighi assunti, effettivamente atti a vanificare "le esigenze di protezione e la caratterizzazione funzionale del programma" (così come espressamente affermato a pag. 3 della delibera della Commissione Centrale).

Ciò detto, lo stato di pericolo non può che assumere carattere recessivo.

La carenza di collaborazione dell’interessato, idonea a comportare la superfluità delle misure accordate oppure un notevole aggravio di spese da parte dello Stato (per la necessità, ad esempio, del trasferimento in altre località protette), ben vale, infatti, a supportare la revoca o, comunque, la cessazione del programma speciale di protezione, atteso che un soggetto non può pretendere di fruire di un determinato regime di tutela ove, proprio a causa del proprio comportamento, non consenta a tale regime di raggiungere le finalità per le quali lo stesso è stato accordato.

In ragione dei presupposti di fatto elencati nel provvedimento impugnato, la decisione adottata si rivela, pertanto, coerente, ragionevole e non certo ingiusta.

La stessa decisione appare, altresì, ben supportata, tenuto conto che le condotte contestate, indiscutibilmente numerose, si profilano gravi.

In definitiva, l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale è stata "pretermessa" la doverosa ponderazione della "situazione di pericolo" non è condivisibile: la formulazione del provvedimento dimostra che l’Amministrazione ha considerato la situazione del sig. C. nel suo complesso (senza trascurare alcun elemento ed – in particolare – tenendo conto anche dell’episodio relativo alla consegna del plico contenente i proiettili – cfr. nota DNA del 30 ottobre 2010), per poi procedere ad una valutazione comparativa dei diversi interessi in gioco – così come si trae dalle asserzioni riguardanti le esigenze di protezione e la loro vanificazione, i quali si pongono come elementi strettamente correlati al "pericolo" – nel rispetto delle prescrizioni di legge.

In ultimo, anche la censura riguardante i familiari non è condivisibile.

Il Collegio ritiene, infatti, di condividere l’orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dall’Amministrazione, secondo il quale la posizione dei familiari è derivata da quella del collaboratore di giustizia, con la conseguenza che, se vengono meno le condizioni per il mantenimento delle misure di protezione nei confronti di quest’ultimo, vengono automaticamente meno anche le ragioni per il mantenimento delle stesse misure in favore familiari (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 243 del 2008).

5. In conclusione, il ricorso va respinto.

Considerate le peculiarità della vicenda prospettata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter respinge il ricorso n. 1631/2011.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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