Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 05-08-2011, n. 31366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.D. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 21 ottobre 2010 della Corte di appello di Lecce, la quale (decidendo in sede di rinvio giusta annullamento della Corte di cassazione "limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1"), ha confermato la sentenza 21 febbraio 2008 del G.U.P. del Tribunale di Brindisi, di condanna alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di estorsione, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo della presenza, nella sentenza della Corte di appello, di una "motivazione incongrua ed insoddisfacente, avuto riguardo a quella che era stata la condotta in concreto serbata dal P. il quale ebbe a porre in essere un comportamento connotato da una presenza occasionale, inespressiva e passiva, all’atto della consegna del denaro".

Il motivo, per come formulato, non supera la soglia dell’ammissibilità.

Si tratta infatti di una serie di notazioni critiche alla decisione della Corte d’appello, mediante le quali si tentano di screditare le considerazioni e le valutazioni probatorie, formulate dai giudici di merito, che risultano peraltro condotte ed ottenute, non solo nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d’accusa, ma, soprattutto con una globale e complessiva disamina di tutti i singoli apporti probatori che sono stati tra loro correlati, con un conseguente esito di incensurabile sinergia, in punto di affermazione di colpevolezza.

La giustificazione offerta dalla corte distrettuale risulta infatti sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, "apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni in punto di ricorrenza dell’aggravante ex art. 629 c.p., comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni prospettate nel ricorso le quali non fanno altro che delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori, notoriamente non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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