Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 05-08-2011, n. 31360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del 5 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Udine, ha confermato il giudizio di responsabilità di E.G. per ripetute cessioni di cocaina a favore di T.A. (capo n. 6), ma ha ridotto la pena inflitta a due anni di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.

2. – Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, avvocato Stefano Comand.

Con il primo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza del fatto di reato contestato, in quanto non risultano indicati nè il luogo, nè il tempo, nè soprattutto il numero delle cessioni. Una tale incompletezza della contestazione avrebbe consentito all’unico testimone di riferire soltanto in udienza le volte in cui l’imputato gli avrebbe venduto le dosi di cocaina, pregiudicando il diritto di difesa.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 in quanto le dichiarazioni di T.A., cioè dell’acquirente della sostanza stupefacente venduta da E. G., non sono state sottoposte alla verifica dei riscontri. Si assume che il T. avrebbe dovuto essere considerato concorrente nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato all’imputato, sicchè le sue dichiarazioni andavano qualificate come chiamate in correità e, quindi, riscontrate.

Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192 c.p.p., avendo la sentenza fondato il giudizio sulle dichiarazioni del T. senza considerare la sua scarsa attendibilità e la circostanza che ha fornito diverse versioni in ordine al numero delle cessione eseguite dall’imputato.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

3.1. – Quanto al primo motivo si rileva che il capo di imputazione individua in maniera specifica la condotta contestata all’imputato, facendo riferimento a ripetute cessioni di quantitativi di cocaina nei confronti di T.A. ed è proprio la contestata ripetizione della condotta che giustifica l’indicazione della data di commissione del reato con la formula "fino all’aprile 2003". Sicchè deve escludersi la dedotta nullità del decreto di citazione, peraltro già rigettata dal giudice di merito, dovendo riconoscersi che l’imputato è stato messo nelle condizioni di potersi difendere pienamente dalle accuse.

3.2. – Riguardo al secondo motivo, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale (così, Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea). Ne consegue che nel caso in esame correttamente sono state ritenute pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da T.A., dovendo escludersi che dovessero essere riscontrate ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3. 3.3. – Infine, del tutto inconferente è l’ultimo motivo, avendo la sentenza impugnata ritenuto attendibile il T., nonostante alcune incertezze nel suo racconto, che sono state ritenute irrilevanti nella valutazione circa la credibilità del teste.

4. – Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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