Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
parte ricorrente ha versato in atti il provvedimento con cui l’intimata amministrazione ha autoannullato il provvedimento di esclusione impugnato;
Considerato altresì che il difensore di parte ricorrente ha rappresentato, nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, l’intenzione del ricorrente medesimo di rinunciare al ricorso;
Ritenuto che tale circostanze rendano palese che non vi è più interesse a coltivare il presente gravame;
Ritenuto peraltro sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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