Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 24 maggio 2010, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 31 ottobre 2008 del Tribunale di Torre Annunziata, appellata da D.R.S., condannato, con l’aggravante della recidiva, alla pena di anni tredici, mesi quattro di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa, in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo A: detenzione a fine di spaccio di un quantitativo di cocaina, di cui gr. 165 caduti in sequestro), all’art. 699 cod. pen. (capo B; porto di un coltello con lama a scatto lunga cm. 12), alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 1 e 2, (capo C: porto senza giustificato motivo di un manganello di metallo e di quattro coltelli da cucina), all’art. 697 cod. pen. (capo D: detenzione di 43 proiettili cal. 9 e un colpo corazzato cal. 7,65), alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo E: detenzione e porto di una pistola Beretta cal. 7,65), art. 648 cod. pen. (capo F: ricezione della pistola di cui al capo precedente di provenienza illecita, in quanto denunciata smarrita dal legittimo possessore); in (OMISSIS).
2. Nell’atto di appello l’imputato contestava l’affermazione di responsabilità penale limitatamente ai fatti di cui ai capi A, C e D, e formulava ulteriori deduzioni in punto di applicazione della recidiva, di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio.
Osservava la Corte di appello che la prova della colpevolezza dell’imputato, derivava dalle puntuali e concordi dichiarazioni dei carabinieri operanti, che in occasione di un appostamento, avevano visto il D.R. intento a maneggiare, su un tavolino in pietra situato nei pressi di un casolare disabitato in zona di campagna, all’interno di un boschetto, della polvere bianca, poi riscontrata essere cocaina (capo A), con a fianco tre marsupi contenenti gli oggetti di cui ai capi C e D. Sul tavolino in questione venivano anche rinvenuti un bilancino di precisione e buste di plastica. Al momento in cui i carabinieri erano entrati in azione, il D.R. aveva tentato di fuggire, unitamente ad altro soggetto che lo aveva raggiunto, tale G.M.. Erano invece riusciti a dileguarsi altri due individui che erano stati visti parlare con il D.R..
Secondo la Corte territoriale, a fronte delle riferite circostanze, doveva ritenersi inattendibile la tesi dell’imputato secondo cui egli si era recato in quel posto per fare ginnastica e per incontrare il G. allo scopo d consegnargli le chiavi e i documenti relativi a un motociclo. Del resto, nè le chiavi nè i documenti in questione erano stati esibiti o comunque rinvenuti.
La medesima Corte esponeva poi le ragioni per le quali i restanti motivi non potevano essere accolti.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Bruno Enrico Spiezia, che, allegando copia dell’atto di appello e della sentenza di primo grado, denuncia:
3.1. Violazione di norme di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale relativamente ai capi investiti dall’atto di appello (A, C, D).
Osserva in primo luogo che la sentenza impugnata non aveva esaminato specificamente i motivi dedotti nell’atto di appello.
Inoltre, la Corte di appello, ponendo a base dell’affermazione di responsabilità penale le sole dichiarazioni dei carabinieri operanti, non aveva valutato puntualmente la portata probatoria delle stesse; non le aveva poste in connessione con gli altri dati probatori, tra cui, le dichiarazioni del teste G., che aveva reso una versione dei fatti conforme a quanto affermato dall’imputato; e non aveva disposto un esperimento giudiziale al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.
3.2. Violazione di norme di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta rilevanza della recidiva, di diniego delle attenuanti generiche e di commisurazione della pena, avendo la Corte di appello svolto al riguardo considerazioni generiche senza puntualmente rispondere alle argomentazioni difensive.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato esclusivamente sul punto della ritenuta recidiva.
2. La Corte di appello, motivando negativamente sulle doglianze difensive in punto di rilevanza della recidiva e di diniego delle attenuanti generiche, si è limitata ad osservare, indistintamente, che esse non meritavano accoglimento "avuto riguardo all’estrema gravità dei fatti … e alla negativa personalità dell’imputato desunta dai gravi precedenti penali".
Tale motivazione, se è adeguata per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche, con riferimento alla ritenuta recidiva è da un lato generica e dall’altro carente, non rispettando le linee tracciate, per prima, dalla sentenza della Corte cost. n. 192 del 2007, e che anche questo Collegio condivide; secondo cui il giudice, ai fini della applicazione della recidiva, è tenuto preliminarmente a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo".
Si tratta di un approdo ermeneutico seguito da numerose pronunce di questa Corte tra cui, in particolare dalle Sezioni Unite (sent. n. 35738 del 27/05/2040, Calibe, Rv. 247838), che hanno avuto modo di ulteriormente precisare come "in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali". 3. Quanto ai restanti motivi, essi sono inammissibili, in quanto tendenti a sottoporre in sede di legittimità aspetti relativi alla valutazione del significato e della portata degli elementi di prova che nella specie sono stati ineccepibilmente esposti nella sentenza impugnata.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio per nuova decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva e rinvia per nuova decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.