Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 14/3/2008, confermava la decisione 30/11/2005 del Tribunale di Nola, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato N.M. colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen. – per essersi arbitrariamente allontanato, il 29/11/2005, dal luogo di restrizione domiciliare – e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, lamentando la violazione della legge processuale, per non essere stato dato avviso per il giudizio di appello al suo difensore di fiducia avv. Genesio Allocca, nominato, in sostituzione del precedente difensore (avv. Toscano), in occasione della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Rileva la Corte che, nel momento in cui fu emesso (12/2/2008) il decreto di citazione per il giudizio di appello, l’imputato – per quanto emergeva dagli atti del processo – risultava fiduciariamente difeso dall’avv. G.T., che aveva provveduto a redigere anche l’atto di gravame avverso la sentenza di primo grado. A tale difensore, pertanto, fu correttamente notificato in data 18/2/2008 l’avviso relativo al giudizio d’appello, fissato per il successivo 14 marzo.
La circostanza che l’imputato, nell’istanza 6/10/2006 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (successiva alla definizione del giudizio di primo grado), indicò come suo difensore l’avv. Genesio Allocca non consente di attribuire a tale indicazione la valenza di una rituale nomina di un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello in precedenza nominato, per essere tecnicamente assistito nel giudizio di appello. Il ricorrente non chiarisce se la richiamata procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse riferibile al procedimento di cui si discute. Per quello che si evince dallo stesso ricorso, detta procedura era stata incardinata ed espletata dinanzi al Tribunale di Nola, con l’effetto che la Corte d’Appello di Napoli non ne aveva avuto conoscenza, pur essendo – in astratto – competente (ove vero l’implicito assunto del ricorrente) a decidere sulla relativa richiesta, quale giudice dinanzi al quale pendeva il giudizio di appello (D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 93).
In ogni caso, osserva la Corte che, ai fini della ritualità della nomina del difensore di fiducia, la quale, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., comma 2, deve effettuarsi con dichiarazione resa "all’autorità procedente" ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata, è onere dell’imputato individuare, attivandosi con diligenza, quale sia in un certo momento l’autorità procedente, alla quale fare pervenire, con tempestività, detta nomina. Questa non può ritenersi valida se contenuta, come mera indicazione, in una non meglio identificata procedura incidentale di ammissione al gratuito patrocinio, instaurata, peraltro, dinanzi a una Autorità Giudiziaria diversa (Tribunale di Nola, che si era già spogliato del procedimento) da quella "procedente" (Corte d’Appello di Napoli). Nè la materiale allegazione, senza peraltro alcuna indicazione in ordine a modalità e tempi, della relativa documentazione al fascicolo processuale principale può condurre a diversa soluzione.
Conclusivamente, nessun vizio processuale può ravvisarsi nel mancato avviso dell’udienza fissata per il giudizio d’appello all’avv. Allocca, la cui nomina risulta essere stata fatta nell’ambito della citata procedura incidentale, della cui cognizione era stata investita – tra l’altro – Autorità Giudiziaria diversa dalla Corte d’Appello di Napoli. E’ singolare, infine, che l’imputato, dopo avere ricevuto la regolare e tempestiva notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, non abbia contattato l’avv. Allocca, al quale assume di avere conferito mandato fiduciario, per informarlo di tanto e porlo conseguentemente nella condizione di sollecitare, con tempestività, alla Corte di merito il rinvio del processo per omesso avviso al difensore. Anche tale condotta, che contraddice l’onere di attivazione e di diligenza dell’imputato, è sintomatica della strumentalità della questione prospettata con il ricorso.
5. Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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