CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 11 febbraio 2011, n.3440 IMMISSIONI INTOLLERABILI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente sostanzialmente deduce che la intollerabilità delle immissioni sonore andava accertata con riferimento alle ore serali e notturne, quando viene a mancare il "rumore di fondo" che durante il giorno le copre o quanto meno le attenua, e della destinazione esclusivamente residenziale della zona in cui si trova la propria abitazione.

Il motivo è infondato, in quanto identifica la percezione dei rumori con il superamento della normale tollerabilità.

E’ vero che secondo la giurisprudenza di questa S.C. il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi (cfr., da ultimo, sent. 12 febbraio 2020 n. 1438, emessa con riferimento ad una fattispecie per certi versi simili all’attuale), ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. Non a caso questa S.C., con la sentenza 2 febbraio 2010, cit., ha confermato la decisione di merito che aveva fatto riferimento ad elevati livelli dei valori sonori accertati strumentalmente.

La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio, come affermato da questa S.C. con la sentenza 27 luglio 1983 n. 5157.

Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.

Nella specie i giudici di merito hanno tenuto conto di tutti questi elementi (il rumore del motorino era percepibile solo nelle ore serali o notturne; il motorino era situato in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce testualmente:

In sentenza di merito è stato ritenuto che le dimensioni dello sfiato, rilevate nel sopralluogo di data 13.12.2001 del diametro di 12 cm., fossero talmente ridotte da escludere di per sè sole la intollerabilità dei rumori e delle esalazioni. La illogicità e contraddittorietà dell’assunto sono evidenti sotto un duplice aspetto: in primo luogo, è cosa invece nota che il buon funzionamento dell’impianto sia determinato soprattutto dal corretto dimensionamento della condotta che convoglia rumori ed odori all’esterno, conducendo cosi le dette dimensioni alla intollerabilità e non alla tollerabilità delle immissioni; in secondo luogo, in tal modo il giudice d’appello ha arbitrariamente introdotto, fra i criteri dettati dall’art. 844 c.c., per la valutazione della tollerabilità delle immissioni, un criterio aggiuntivo, quale quello del dimensionamento della fonte delle immissioni stesse, utilizzandolo in maniera non corretta e, anzi, ritenendolo da solo determinante, nella fattispecie, per la formazione del suo errato convincimento di tollerabilità e perciò per la decisione di carattere consequenziale.

La sentenza ha altresì utilizzato immotivatamente e contraddittoriamente lo stesso criterio per escludere la necessità di una CTU quando invece tale ausilio, proprio per la palese mancanza di quelle competenze tecniche specifiche che il giudicante ha inteso applicare, sarebbe stato appropriato ed indispensabile.

E’ ovvio d’altronde che la valutazione secondo la quale le immissioni si avvertono solo nelle ore serali e notturne non può valere per le esalazioni maleodoranti in quanto, essendo abitata la casa che emette (verbale di sopralluogo del 13.12.2001), l’uso del bagno è ininterrotto. Nessuna indagine è stata condotta sulla circostanza, che invece costituisce punto decisivo della controversia, con conseguente omessa valutazione della stessa.

Infatti, se la sentenza di merito avesse considerato la nocività delle esalazioni maleodoranti immesse nell’abitazione della O. dallo sfiato del bagno di casa Z., avrebbe dovuto constatare la decisività già di tale valutazione in favore della O. stessa in quanto, qualora dall’impianto di ventilazione di un bagno si propaghino in una diversa unità immobiliare immissioni di odori intollerabili (nella specie, di escrementi e quant’altro) nessuna influenza può avere l’eventuale riscontrata tollerabilità dei rumori prodotti dallo stesso impianto.

Il motivo non può trovare accoglimento.

L’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata in ordine alla incidenza delle dimensioni dello sfiato sulle immissioni è irrilevante, in quanto diretto contro una affermazione ad abundantiam, essendo la motivazione fondata soprattutto sulla ridotta percebilità delle immissioni sonore, con conseguente esclusione del superamento della soglia della normale tollerabilità.

La doglianza, relativa alle immissioni di odori deve ritenersi inammissibile, in quanto la loro intollerabilità era stata denunciata nel giudizio di primo grado, ma l’appello aveva appello aveva fatto riferimento alle sole immissioni di rumori.

Con il terzo motivo del ricorso si deduce testualmente:

La sentenza d’appello è pervenuta alla conclusione di negare l’esistenza della intollerabilità delle immissioni di rumore e di esalazioni maleodoranti senza disporre di elementi probatori idonei rispetto alle immissioni di rumore e non disponendo di alcun elemento probatorio in ordine alle immissioni esalazioni ritenute, queste ultime, non presenti al momento del sopralluogo giudiziale (sol perchè non utilizzato per l’evacuazione il bagno in quella circostanza, come rilevasi dal verbale, che non fa menzione di un tal uso). Ha altresì negato, la sentenza, l’espletamento di appropriate indagini tecniche attraverso una CTU, senza confutare in alcun modo le motivazioni a fondamento della relativa richiesta proposto più volte in primo grado (in verbali d’udienza del 6.12.2001, del 15.1.2002) e riproposta in sede di gravame in citazione dalla parte interessata, senza altresì considerare che il D.P.C.M. 1 marzo 1991, stabilisce che qualsiasi emissione sonora può essere disturbante se supera i limiti contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997, limiti che devono essere verificati da un tecnico competente nella materia, con adeguati strumenti.

Allo stesso motivo di nullità conduce la mancata valutazione, da parte giudice d’appello, della previsione di cui all’art. 35 del regolamento comunale di Acquappesa (prodotto dal difensore dell’attrice all’udienza del 15.01.2002 dinanzi al giudice di pace), nel quale è specificato che "nelle pareti esterne (quale quella della casa Z.) è vietato sistemare canne di ventilazione o canalizzazioni interne": ove considerata e correttamente valutata, la circostanza avrebbe dovuto condurre all’applicazione del divieto, ovvero ad una decisione diversa e contraria rispetto a quella adottata in sentenza.

Il motivo è infondato.

Premessa, per le ragioni in precedenza esposte, la inammissibilità delle deduzioni relative alle immissioni di odori, correttamente i giudici di merito non hanno disposto una CTU, dal momento che hanno ritenuto scarsamente percepibili le immissioni di rumore.

Per quanto riguarda il D.C.P.M. 1 marzo 1991, premesso che non si comprende come lo stesso possa far riferimento al successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, ed a prescindere dalla sua applicabilità o meno nei rapporti tra privati, la ricorrente da per dimostrato il superamento dei limiti da tale provvedimento previsti.

Non viene, infine, spiegato come l’eventuale violazione del un regolamento comunale invocato possa costituire la prova della immissione di rumori in misura superiore alla normale tollerabilità.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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