Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31598

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – S.A.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari, datata 7-1/3.4.2010, di conferma della pregressa sentenza del tribunale di Nuoro in data 19.12.2006/13.2.2008 nella parte in cui lo condannava per i delitti di cui al capi a), b) e d) – danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma da spari, tentata estorsione aggravata – riducendo così la pena ad anni cinque, mesi undici di reclusione ed Euro 1450,00 di multa, in seguito alla declaratoria di prescrizione delle contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 707 c.p.- capi c) ed e).

-2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito:

nell’estate del (OMISSIS) – venivano posti in essere atti di intimidazione nei confronti del commerciante (OMISSIS) P.F. consistiti nell’esplosione di colpi di arma da fuoco contro due autovetture parcheggiate davanti casa ed anche contro l’abitazione, le cui imposte,mobili e l’interno della stesa casa venivano attinti dai proiettili. Segue il (OMISSIS) il recapito presso uno dei negozi del commerciante di una lettera anonima con la richiesta di 30 mila/00 Euro per stare tranquilli. Di seguito una serie di contatti telefonici tra il P. e tra all’epoca anonimo telefonista nel quale si svolgono i tentativi di concordare la consegna del denaro, tentativi tutti non andati a buon fine; in particolare il (OMISSIS) la programmata consegna di denaro al santuario della (OMISSIS) non si conclude perchè gli estortori si accorgono dell’appostamento lungo il percorso ed il luogo dell’appuntamento dei carabinieri preavvertiti dalla persona offesa. Seguono ancora telefonate, tentativi di appuntamenti per la consegna del denaro, tra il (OMISSIS) un tentativo di far esplodere una bomba alla porta del negozio (OMISSIS) del P. in (OMISSIS), quindi il (OMISSIS) le perquisizioni nelle case degli indagati, tra cui quella del S.. Nel contesto intercettazioni telefoniche che interessavano le utenze del S. e degli altri due indagati, Ca.El. ed Zi.An., il primo reo confesso di essere stato su richiesta del S. il telefonista e per il quale si è proceduto separatamente, il secondo condannato in primo grado ed assolto nel grado successivo.

Per la dichiarazione di colpevolezza di S.A.L. i giudici di primo e secondo grado hanno fatto perno sulle dichiarazioni, auto-incriminanti di Ca.El., ritenute attendibili intrinsecamente per il fatto che dai contatti plurimi telefonici, ammessi, con P.F. si era dimostrato a conoscenze di circostanze che non poteva che aver appreso dall’imputato, dipendente del P. nella gestione di un negozio di frutta e verdura di quest’ultimo, dalla causale dell’estorsione ravvisata nella intenzione manifestata dal P. di estrometterlo dalla gestione di un negozio di scarpe che la persona offesa intendeva aprire dopo la chiusura del predetto negozio di frutta, causa la cattiva gestione di cui era stato ritenuto dal P. responsabile l’imputato, nonchè dal contenuto delle numerosissime intercettazioni telefoniche, in specie dei contenuti di una intercettazione ambientale avvenuta il (OMISSIS), nella caserma dei Carabinieri, tra i tre indagati, Ca., Zi. e S., conversazioni peraltro ascoltate dai Carabinieri appostati accanto alla porta, lasciata aperta, della stanza dove avvenivano i colloqui tra i tre.

-3- Quattro i motivi del ricorso per cassazione, redatti personalmente dall’imputato, avverso la sentenza di secondo grado: a) con il primo si analizzano partitamente e minuziosamente i contenuti delle intercettazioni ambientali del (OMISSIS) per darne una interpretazione diversa da quella operata dai giudici di merito, nel senso di trarre dalle predette la rappresentazione del tentativo di Ca.El., peraltro concordato o promosso dai Carabinieri, di far ricadere sul S. artatamente e falsamente la responsabilità dei fatti delittuosi. In particolare dalla conversazione tra Ca. e Zi., la frase rivolta al secondo dal primo "devimus narrere a G… "dovrebbe tradursi in quella "dobbiamo indicare G." quale colpevole. E tale frase si collocherebbe in un contesto di dialogo in cui Ca. dice a Zi. che egli ha parlato con i Carabinieri, che lo ha tenuto fuori dai fatti del processo, e in cui gli chiede che indichi G. S. quale responsabile dei fatti o che consenta che lo si indichi come autore dei fatti; b) con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 192 c.p.p., nella misura in cui mancherebbe la motivazione giudiziale in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca del Ca.; c) con il terzo motivo di gravame denuncia la violazione delle disposizioni degli att. 267 e 268 codice di rito per aver ritenuto utilizzabili, nel contesto di intercettazioni ambientali, le dichiarazioni dei carabinieri che ascoltavano di nascosto le conversazioni anche se per altra via intercettate; d) con il quarto motivo, infine, si eccepisce la violazione dell’art. 495 codice di rito per non avere il giudice di appello aderito alla richiesta della difesa di raccogliere la deposizione in dibattimento di Ca.El., che era stato sentito sì nel contesto di un incidente probatorio, ma senza che la difesa avesse nella sua disponibilità tutti gli atti del processo.

-4- Il ricorso non può accogliersi perchè i motivi a suo sostegno sono inammissibili per il fatto che si risolvono in censure di merito, o manifestamente infondate o del tutto generiche.

I giudici di appello, come del resto i giudici di secondo grado, hanno partitamente considerato i contenuti delle intercettazioni, in specie ambientali, ne hanno con ragionamento congruo valutato in massima parte la loro incomprensibilità e al contrario la comprensibilità nella parte in cui quelle parole e frasi smozzicate come risultanti dai mezzi tecnici predisposti per la captazione sono stati verificate e chiarite alla stregua delle dichiarazioni del m.llo Mo. che di nascosto le ascoltava e che le comprendeva, dandone atto in una relazione di servizio e successivamente nella deposizione resa in dibattimento, nel senso che Ca. rassicurava lo Zi. che "tu non c’entro per nulla" e che sempre il Ca. e S. concordavano di spiegare agli inquirenti che il contenuto delle conversazioni telefoniche riguardavano il lavoro. La frase poi rivolta allo Zi. da Ca. "devimus narrere a G." e tradotta nel senso dobbiamo dire a G. ( S.) è stata considerata dai giudici di merito che hanno bollato come fantasiosa e contraddetta dal contesto in cui la conversazione si colloca l’interpretazione che ne ha tentato la difesa. Ora il tentativo del ricorrente è chiaramente volto ad analizzare nel merito il discorso giustificativo del giudice, prospettando una interpretazione alternativa dei fatti senza però indicare gli elementi, i punti, gli argomenti in forza dei quali ritenere, e l’indicazione è doverosa sul versante di una critica di legittimità, manifestamente illogico il ragionamento giudiziale.

Generico è il secondo motivo di ricorso nella misura in cui, a fronte di un ragionamento giudiziale che affronta il problema della attendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante in correità, non è in grado di indicare quali siano le fratture, per omissione di elementi di fatto o per carenza o presenza di ragioni, quali che siano, da rilevare nel discorso dei giudici di merito. E così si denuncia senza indicarne le ragioni, la illegittimità delle intercettazioni, chiaramente non intaccate nella loro utilizzabilità dal fatto che quelle ambientali siano state nella caserma dei Carabinieri, e non in un luogo di privata dimora, ascoltate "origliate" dagli ufficiali di p.g.. Ed infine il ricorrente, al contrario dei giudici di mento, non ha per nulla indicato le ragioni della necessità della ripetizione di una deposizione già acquisita agli atti nell’incidente probatorio. Non basta in proposito eccepire che non erano stati resi disponibili, al momento dell’incidente, tutti gli atti del processo, con la conseguente possibilità di una minore difesa, senza però indicare quali sarebbero gli atti sconosciuti, perchè rilevanti ai fini di domande e conseguenti risposte potenzialmente decisive ai fini del giudizio.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille/00 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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