T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale l’1 dicembre 2010 e depositato il successivo giorno 9, con cui il sig. K.Q.R. (cittadino del Bangladesh) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Questura di Frosinone ha respinto l’stanza presentata dal ricorrente in data 26.3.2010 volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Rilevato che alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso.

Spese irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1148/10 lo dichiara improcedibile.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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