T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-09-2011, n. 7294 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La ricorrente è aspirante studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi Politecnica delle Marche che il 4 settembre 2007 ha sostenuto i test per l’ammissione al relativo corso di laurea, ed all’esito della quale si è classificata al posto 171 con punti 42,25.

Premessa la complessa vicenda che ha caratterizzato gli esami di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso le relative Facoltà in tutta Italia nell’a.a. 20072008, circostanze che hanno portato il Ministero ad annullare due delle domande proposte ai candidati ed alla ripetizione delle prove in alcuni Atenei, viene proposta una serie di articolare censure contenute in dieci motivi in alcuni dei quali vengono reiterati rilievi già svolti in anteriori motivi sintetizzabili e ripartibili nei seguenti principali rilievi che la ricorrente muove all’operato dell’Amministrazione:

A) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia.

B) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per la prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta.

C) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anzichè della intera procedura).

D) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento dell’intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti.

E)altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti appartenenti all’area comunitaria e da riversare perciò al numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università Politecnica delle Marche, costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, del Ministero Università e Ricerca e del contro interessato Calogerà Giovanni.

Con Ordinanza 1471/09 sono stati disposti incombenti istruttori già eseguiti.

Alla udienza del 18 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

L’esito della istruttoria disposta da questo TAR per conoscere le vicende anche successive in relazione alla posizione della istante con riguardo, in particolare, ad eventuali avvenuti scorrimenti di graduatoria a suo vantaggio, ha reso invece evidente la persistenza di attuale interesse della ricorrente alla definizione nel merito del ricorso, non rinvenendosi alcun provvedimento, tra quelli evidenziati dall’Amministrazione in sede ottemperativa alla stessa istruttoria, che si renda satisfattivo della sua attuale pretesa di ammissione alla iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia prendendo a riferimento l’anno accademico 20072008 e sin dallo stesso anno.

Le censure svolte nel ricorso, come già evidenziato in narrativa, possono ripartirsi nei seguenti principali rilievi che la ricorrente muove all’operato dell’Amministrazione:

a) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare di quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia;

b) censure riferite ai test della commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta;

c) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento, in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anziché della intera procedura);

d) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento della intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti;

e) altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti extracomunitari e da riversare perciò nel numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Va immediatamente rilevata la inammissibilità di alcune delle suindicate censure. In disparte la questione relativa all’annullamento, come effettuato in sede amministrativa, dei quesiti n. 71 e n. 79 di cui al prosieguo della presente trattazione, appare evidente la inammissibilità delle censure di cui alle sopraindicate lettere b) e d).

I rilievi relativi alla ritenuta invalidabilità di domande diverse da quelle di cui ai sopraindicati nn. 71 e 79 vengono affastellati in contestazioni aventi una rilevanza meramente obbiettiva in ordine alla denunciata incongruenza e inidoneità di alcuni quesiti ai fini della scelta degli studenti da ammettere ovvero alla illogicità e scarsa selettività di alcune domande (alcune delle quali con soluzioni errate o ambigue).

L’esame attento della incidenza della denuncia di tali anomalie sulla posizione della deducente che la propone rileva infatti la diversa influenza dei rilievi proposti nel ricorso sui risultati conseguiti dalla stessa ricorrente che vengono denunciati come derivanti da test illegittimi senza che tuttavia risulti provato l’interesse all’annullamento di quelle prove che sono state invece superate.

Con le censure di cui alla sopraindicata lettera a) viene rilevata la inidoneità del mezzo individuato dal legislatore italiano dei test a risposta multipla ai fini della iscrizione al primo anno di Medicina e Chirurgia. Tale sistema non costiuirebbe di per sé una misura idonea a contemperare la esigenza di garantire agli studenti dotati di capacità l’accesso al corso di laurea.

Vengono proposte al riguardo anche denunce di incostituzionalità ovvero relative alla interpretazione delle stesse norme comunitarie.

Al riguardo è stato già chiarito dalla giurisprudenza che in tema di accesso a numero chiuso ai corso di laurea universitaria la L. 2/8/1999 n. 264 è compatibile con la direttiva 7/9/2005 n. 2005/36/C.E. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento, lasciando liberi i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo (TAR Lazio Sezione III bis 11/3/09 n. 2443).

Tanto rilevato, va tuttavia aggiunto che la denuncia della ricorrente appare rivolgersi anche ad altro ordine di rilievi costituenti oggetto di successivi motivi di gravame in cui dopo aver evidenziato la emergenza di una ingiustificata discriminazione fra i candidati, favoriti o meno a seconda dell’Ateneo prescelto e della capienza delle relative strutture universitarie, viene opposto come rimedio all’attuale sistema di selezione mediante graduatorie per ciascuna università una graduatoria unica per tutto il territorio nazionale.

E’ stato già chiarito che la scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli aspiranti più preparati e quindi più meritevoli (cfr. TAR Lazio Sez. III bis 18/6/2008 n.5986).

Non rilevandosi manifeste illogicità nella selezione dei candidati alla iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso quiz a risposta multipla, né contrasti coi principi di normativa comunitaria non si rende necessaria la sospensione del giudizio per rinvio, per pregiudiziale interpretazione di normativa comunitaria, alla Corte di giustizia CEE.

Parimenti non si ravvisa la esistenza di violazione di principi di ordine costituzionale che si rendano rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio che impongano la remissione alla Corte Costituzionale per la risoluzione di questioni di incostituzionalità, come ulteriormente sarà in prosieguo meglio precisato in riferimento a pretese violazioni della Costituzione specie in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza e della autonomia delle Università.

Ed invero anche sotto il profilo della violazione della autonomia universitaria e della gerarchia delle fonti in relazione a poteri ritenibili attribuiti a fonti di legge primaria e non anche alla decretazione ministeriale le relative censure sono infondate.

Viene censurata al riguardo la ingerenza del MIUR nella determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella misura in cui, specie per l’anno accademico 20072008, si porrebbe, secondo la deducente, illegittimamente riduttiva della offerta formativa, come rilevata da ciascun singolo Ateneo.

Tali rilievi vengono poi riformulati in apposito motivo anche sotto il profilo del difetto di istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli Atenei.

La disposizione che la ricorrente prende a riferimento è l’art. 1 della legge 264/1999 "Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia Veterinaria".

Rilevato che la stessa legge prevede la individuazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina a livello nazionale, ritiene la ricorrente inconoscibile in quanto formulata in assenza di istruttoria e di motivazione, la ragione della determinazione ministeriale di discostarsi per l’anno accademico 20072008 dalla offerta formativa formulata da alcuni Atenei.

Tanto, prosegue la ricorrente, tenuto conto che ogni Ateneo nel formulare tale offerta aveva effettuato le verifiche previste dall’art. 3 – comma 2 – della legge 264/1999 che avevano indotto ad indicare il limite numerico indispensabile a garantire il rapporto ottimale tra le strutture universitarie e gli studenti al fine di garantire loro una preparazione professionale confrontabile con gli standard europei.

Seguendo l’ordine dei rilievi che appaiono costituire l’ambito delle contestazioni al riguardo formulate occorre "in primis" evidenziare che le censure, nella parte relativa ad una contestazione in via assoluta della esistenza di un potere degli Organi statali di incidere su determinazioni riconoscibili spettare invece alle Università in virtù della loro autonomia, come sancita dalla legge 168/1989, risulta infondata.

Le prerogative garantite dagli Atenei dalla citata legge n. 168/1989 in attuazione a quanto già previsto dall’art. 33 della Costituzione sono dirette a consentire la esplicazione delle attività che si svolgono nelle Università in virtù delle loro istituzionali attribuzioni, in regime di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziariocontabile e regolamentare e devono ritenersi riconosciute per le stesse istituzionali finalità inerenti alla loro giuridica configurazione di Centri in cui, tra l’altro, si impartiscono gli insegnamenti (corsi universitari) di livello superiore per il rilascio di determinati titoli di studio (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e ogni altro titolo previsto dalla legge).

In un sistema di diritto positivo in cui l’accesso a determinati corsi universitari (laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.) avviene in regime di programmazione a livello nazionale ai sensi della legge 2/8/1999 n. 264 non può negarsi in assoluto la esistenza di un potere programmatorio da parte dei componenti Organi statali senza che sia per ciò solo lesa la autonomia degli Atenei la quale d’altronde viene dalla stessa Costituzione riconosciuta nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Né può dirsi compromesso attraverso la stessa attività pianificatrice degli accessi alle Università da parte dello Stato, il diritto allo studio che l’art. 34 della Costituzione riconosce anche per i più alti gradi degli Studi.

Se all’amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione sono sottratte le funzioni in materia di gestione del servizio di istruzione, spetta comunque allo Stato definire, in sede di programmazione (sempre che prevista nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti e cioè da legge di fonte primaria con esclusione della introduzione con atti normativi di grado inferiore di ulteriori sbarramenti con accessi programmati), livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

Se tanto appare innegabile non possono invece ritenersi proponibili le censure che la ricorrente rivolge questa volta al concreto esercizio del potere di individuazione del numero dei posti di ammissione alla iscrizione alle facoltà di medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20072008, che la stessa ritiene scorrettamente utilizzato per la duplice ragione:

a) della prevaricazione delle offerte formulate dagli Atenei (in sede di programmazione nazionale) che si porrebbe, per alcune Università, riduttive del numero dei posti di ammissione;

b) della immodificabilità delle stesse offerte delle Facoltà di Medicina e Chirurgia in sede di programmazione nazionale rappresentando le richieste della Università la espressione dell’interesse primario e prioritario che conferisce prevalenza alla "offerta potenziale" di criteri oggettivi predeterminati dalla legge, a fronte del criterio basato sul "fabbisogno formativo" inerente ad interesse di rango secondario rispetto al primo, che sarebbe stato ora sacrificato in assenza di una specifica istruttoria (e cioè sulla base di dati meramente provvisori ed incompleti) ed in assenza della necessaria motivazione.

Tali censure vengono formulate in via di generica segnalazione di un fenomeno di progressiva riduzione del numero degli ammessi che la deducente ritiene verificatosi specie in alcune Università.

Per tale ragione le stesse censure si rendono inammissibili in sede di impugnativa di provvedimenti conclusivi di ammissione che riguardano specificamente una determinata Università.

Con stretto riferimento a tale Ateneo costituiva onere della ricorrente fornire elementi di maggiore specificità per consentire una verifica nel senso da lei preteso in sede di giurisdizione amministrativa basata, come noto, su una regola di giudizio acquisitiva di atti dotati di valore probatorio per la sua definizione ma solo in presenza di motivi di ricorso dal ricorrente dispositivamente proposti e recanti anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale.

Anche a ritenere, come già stato rilevato dalla giurisprudenza, insindacabili (cfr. TAR Campania Sez. II 1/8/2007 n. 7203) le scelte ponderative compiute in sede di programmazione del numero degli studenti da ammettere alle iscrizioni ai corsi di Medicina e Chirurgia, può tuttavia ritenersi sempre esercitabile il sindacato del giudice amministrativo in presenza di macroscopici e manifesti errori ovvero di evidenti travisamenti di fatti che siano sintomaticamente indicativi di manifesti travisamenti dei presupposti ovvero di scelte che rilevano una loro intrinseca illogicità.

Ma in tal caso incombe a maggior ragione al ricorrente addurre elementi di preliminare puntualità e specificità (dalla attuale ricorrente invece non addotti) in ordine alle situazioni che consentono in concreto l’ingresso al sindacato del giudice amministrativo.

In conformità con le suevidenziate ragioni è stato con la stessa decisione della Sez. III bis del Tar Lazio n. 5986/2008, ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle graduatorie relative alle prove di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia che non sia stato espressamente notificato alle singole Università degli Studi dove le graduatorie stesse sono state approvate.

Come invece già riferito le attuali censure vengono formulate in termini di illegittime riduzioni del numero degli studenti da iscrivere ai corsi di Laurea che la ricorrente ritiene verificatesi specie in alcune Università nonché di immotivate riduzioni di posti rispetto alle "… offert(e) formulat(e) da alcuni Atenei…" sicchè le stesse si presentano inammissibili.

Non è invano ancora rievidenziare (cfr. già citata sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 5986 del 18/6/2008 sia pur in riferimento a profili diversi da quello che ne occupa) che il giudizio introdotto con la presente impugnativa resta un giudizio di tipo impugnatorio che implica effetti demolitori nel senso cioè che la impugnativa viene ad interessare una determinata procedura concorsuale sicchè la sua favorevole definizione non può che far conseguire l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi.

Tali illegittimità, come appare di ovvia constatazione, non possono essere che quelle emergenti in sede di verifica del procedimento di ammissione che si è svolto nella stessa Università contro la quale è rivolta la impugnativa.

Anche la ulteriore questione della mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari che la ricorrente ritiene dovuta invocando il principio, sempre immanente, della piena utilizzazione di tutti i posti disponibili che imporrebbe di completare la loro utilizzazione mediante la assegnazione a studenti della comunità, non si sottrae a considerazioni conducenti alla inammissibilità delle relative censure.

In disparte il regime applicabile in ordine alla utilizzabilità o meno dei posti riservati agli studenti extracomunitari in favore di quelli appartenenti all’area comunitaria, restano invero meramente assiomatiche e generiche le rilevazioni della ricorrente che richiamano pronunce giurisprudenziali intervenute in materia ma senza fornire nel ricorso un benché minimo riferimento, con riguardo alla sua posizione in graduatoria, sulla concreta possibilità di eventuale loro recupero ai fini della iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia mediante la attribuzione di quei posti disponibili per cittadini extracomunitari che non sarebbero stati invece ricoperti per l’assenza di pretendenti che la stessa neppure indica in gravame nel numero esistente in concreto.

Quanto alle doglianze che la ricorrente indirizza al mancato annullamento di tutta la procedura che avrebbe dovuto essere disposta per la verificazione di varie irregolarità (alcune riconducibili alla violazione del principio di segretezza) in vari Atenei, va rilevato che anche se variamente accomunati nella loro consistenza (utilizzo incontrollato di telefoni cellulari durante le prove, presenza di terze persone che suggerivano le domande già esposte, rinvenimento di plichi contenenti le domande aperte sui banchi, consegna di buste aperte contenenti gli elaborati che non venivano sigillate davanti ai candidati etc.) tali rilievi vengono in giudizio posti come indistinte denunce di livello indiziario specie in riferimento ad asserite possibilità di violazione del principio di segretezza ("fuga di notizie" da un Ateneo all’altro) determinate in particolare dal rinvenimento in altri Atenei (per alcuni dei quali è stato disposto l’annullamento della intera procedura (es. a Catanzaro)) di fogli del questionario non utilizzati e in numero superiore a quelli messi a disposizione.

Ritiene la deducente reso possibile per tale ragione il passaggio da un Ateneo all’altro (anche in conseguenza della diversità delle ore di inizio delle prove) di informazioni sulla consistenza delle domande proposte ai concorrenti.

A differenza per gli Atenei in cui è stato disposto in sede amministrativa l’annullamento della intera procedura per l’emersione di fatti precisi, anche se non definitivamente accertati, che hanno costituito oggetto di denunce in sede penale, non può invece esaudirsi la richiesta di annullamento formulata dalla attuale ricorrente che le sue rilevazioni basa su considerazioni di mera possibilità dei paventati effetti pregiudizievoli che dalle circostanze, comportamenti o omissioni dalla stessa riferiti, sarebbero derivati sulla irregolarità delle procedure di ammissione.

Anche se trattasi della denuncia di irregolarità senza dubbio di apparente rilevante gravità, non altrettanto appare tuttavia dovuta una generalizzata ed indistinta estensione degli effetti conseguenti all’annullamento della intera procedura che era stato disposto in alcuni Atenei in cui si sono verificati specifici episodi oggetto di denunce penali (anche se non ancora definitivamente accertati) nella stessa sede.

E’ stata già evidenziata la necessità della emersione di vizi della procedura che interessino un determinato Ateneo perché gli stessi vizi siano rimovibili attraverso l’annullamento degli atti conclusivi della procedura svoltasi presso tale Università in un giudizio di tipo impugnatorio che consente l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi e non consente invece declaratorie di presunte illegittimità derivanti da anomalie "extra tabulas" in quanto imputabili a specifiche irregolarità riferite a procedimenti annullati svoltisi in altri Atenei.

A ben vedere la istante fornisce qualche elemento di contestazione dotato di maggiore puntualità in riferimento alla sua personale posizione di partecipazione alle prove cui sono stati assegnati i relativi punteggi, soltanto per quanto concerne le questioni relative ai due quesiti n. 71 e n. 79.

Quanto alle risposte dalla ricorrente fornite ai suindicati quesiti, quest’ultima come già riferito, offre elementi di puntualità in relazione al quesito n. 71 poiché evidenzia che era corretta la risposta che aveva fornito allo stesso quesito.

Tale circostanza non viene contestata dall’Amministrazione, costituitasi nel presente giudizio.

Trova in tale situazione ambito di considerazione quanto evidenziato dalla stessa istante che in riferimento al punteggio conferitole p. 42,25 ed al posto occupato in graduatoria (al 171° posto) ritiene di poter conseguire il collocamento in posizione utile in graduatoria ove le venisse attribuito il punteggio spettante per almeno uno dei quesiti n. 71 e n. 79.

Deve però farsi specifico riferimento al quesito n. 71 perché, come già riferito, a tale test la ricorrente evidenzia di aver fornito risposta corretta per cui per tale risposta la candidata conseguirebbe l’attribuzione di ulteriori p. 1 che sommati a quelli già attribuiti cioè p. 42,25 fanno conseguire alla stessa punti 43,25.

In esito a istruttoria disposta da questa Sezione la resistente Università ha significato che la graduatoria, a seguito di rinunce alla immatricolazione di candidati collocati utilmente ha subito scorrimenti e l’ultimo candidato immatricolato per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia occupa la posizione n. 169 della stessa graduatoria di merito con punteggio pari a 42,50 sicchè la ricorrente con il punto in più rispetto ai p. 42,25 già conferitile cioè p. 42,25 + 1 = 43,25 si collocherebbe in posizione superiore a quella del predetto ultimo collocato, e al riguardo va ulteriormente evidenziato che la stessa ricorrente, debitamente autorizzata con decreto Presidenziale del 26/9/2008, ha già effettuato la integrazione del contraddittorio nella forma dei pubblici proclami.

Tali rilevazioni consentono l’accoglimento del ricorso "in parte qua" con conseguente obbligo dell’Amministrazione di collocare la ricorrente in graduatoria tenendo conto del suindicato ulteriore punteggio da riconoscersi alla stessa, per tutti gli effetti che ne conseguono.

Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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