Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’imputato ricorre per l’annullamento della sentenza in data 5 ottobre 2010 con cui la Corte d’appello di Napoli lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa in continuazione con i reati già giudicati dal g.u.p. del Tribunale di Isernia con sentenza del 20 agosto 2009.
L’unico motivo di ricorso attiene al difetto di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato" (Cass. 24 settembre 2008, n. 42688).
Nella specie, la sentenza impugnata, richiamando la personalità dell’imputato e l’entità dei fatti, offre una succinta ma sufficiente motivazione delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e potendosi ravvisare profili di colpa nelle cause di inammissibilità, della somma di Euro 1.000,00 così equitativamente fissata, alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.