Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 09-08-2011, n. 31581

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 27 gennaio 2010 il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha applicato a M.D. la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., interamente condonata, per i reati di cui agli artt. 581, 612 e 635 c.p..

Avverso tale sentenza l’imputato propone appello, dolendosi della mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati.

Il ricorso è fondato.

La prescrizione dei reati, infatti, è maturata il 9 agosto 2009, pure tenendo conto di due sospensioni per un totale di 120 gg. per rinvii richiesti dal difensore.

Poichè la sentenza è stata depositata il 27 gennaio 2010 – stesso giorno della lettura del dispositivo in udienza – a quella data la prescrizione era già maturata e doveva essere dichiarata dal giudice di merito.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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