Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La ricorrente ha presentato domanda di assegnazione di alloggio E.R.P. in relazione al bando generale II semestre 2008, indicando di essere residente in Via Neroli 52, e che il proprio nucleo familiare era composto da sé medesima e da tre figli.
Con nota del 20.9.2010, consegnata a mano alla ricorrente in pari data, il Comune, nell’ambito dei controlli sulla permanenza dei requisiti per l’accesso all’E.R.P., come dichiarati in sede di domanda di partecipazione, ex art. 13, comma 5 del R.R. n. 1/2004, ha segnalato che il sig. Atef Mostafa El Tamany, facente parte del nucleo familiare della richiedente come da dichiarazione del 2.7.2010, non risultava residente nel Comune di Milano, essendo inoltre irreperibile.
In mancanza di risposta, in data 21.2.2011 il Comune ha inoltrato alla ricorrente un’ulteriore richiesta, inviandola in Via Crispi n. 11, indirizzo indicato dalla stessa, successivamente allo sfratto dalla propria abitazione.
Con il provvedimento impugnato la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria per non aver presentato la documentazione richiesta e per la conseguente impossibilità di procedere alle verifiche di cui all’art. 13 comma 5 del R.R. n. 1/2004.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In base al detto articolo "il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l’accesso all’ERP delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell’ISBARC/R, il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000".
In attuazione di tale norma il Comune ha effettuato i controlli indicati nella parte in fatto, relativi, in particolare, all’accertamento della composizione del nucleo familiare della ricorrente, come dichiarato nella domanda di partecipazione, cui tuttavia la stessa non ha dato riscontro, con ciò non comprovando quanto dichiarato in precedenza, con particolare riferimento alla situazione del figlio Atef Mostafa El Tamany.
Peraltro, neppure successivamente all’impugnato diniego, la ricorrente ha fornito le indicazioni richieste dal Comune nella citata nota del 20.9.2010.
Alla luce di quanto precede non colgono nel segno le deduzioni della ricorrente incentrate sulla natura recettizia della comunicazione de quo, atteso che la stessa è stata effettivamente resa edotta personalmente della necessità di fornire i chiarimenti richiesti, senza tuttavia ottemperarvi, né tempestivamente né successivamente. Inoltre, la successiva lettera raccomandata del 21.2.2011, pur non ricevuta personalmente dalla ricorrente, è stata tuttavia inviata all’indirizzo dalla stessa indicato, e restituita al Comune per compiuta giacenza.
La ricorrente in più occasioni evidenzia ancora come la residenza del figlio non fosse richiesta quale condizione di validità della domanda, con ciò adducendo una contraddittorietà del provvedimento impugnato.
Tali affermazioni sono certamente vere, ma tuttavia non pertinenti, poiché l’oggetto del controllo avviato dal Comune, e che ha dato luogo al provvedimento impugnato, non attiene tanto alla verifica della residenza di Atef Mostafa El Tamany nel Comune di Milano, quanto alla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di domanda di partecipazione, nell’ambito delle quali il figlio risultava incluso nel nucleo familiare, per questo ricevendo un determinato punteggio.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate, essendo la ricorrente stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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