Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.1. E.B., T.B. e A.P. sono proprietari a Piove di Sacco (Padova) di terreni censiti a fg. 7: il B. del mappale 351, B. del mappale 363 e P. del mappale 370.
1.2. Con deliberazione 16 settembre 2000, n. 111, il Comune di Piove di Sacco adottò la variante parziale n. 23 al p.r.g., in cui, tra l’altro, i mappali 351, 363 e 370 furono inclusi in un ambito di intervento di espansione residenziale (z.t.o. C2) individuato come PN (percorsi nuovi) 18.
La Regione, tuttavia, non l’approvò, ritenendo che lo sviluppo residenziale avrebbe dovuto essere costì localizzato a sud della s.p. 53, mentre a nord della stessa – dove si trovano le proprietà degli odierni ricorrenti – avrebbero dovuto essere realizzati soltanto interventi di completamento.
1.3. La variante fu così restituita al Comune, ex art. 46 l.r. 61/85, con una proposta di stralcio parziale, che l’ente territoriale tuttavia non accolse nelle proprie controdeduzioni, insistendo per l’approvazione del piano originariamente adottato.
La Regione, a questo punto, con d.g.r. 6 agosto 2004, n. 2263, approvò definitivamente la variante, secondo il contenuto da essa proposto, e stralciò dunque dal perimetro del PN 18 le aree in proprietà dei ricorrenti, per le quali è stata conseguentemente ripristinata l’originaria destinazione agricola.
1.4. Avverso il provvedimento di approvazione è stato proposto il ricorso in esame; si è costituita la Regione, eccependone la tardività e concludendo comunque per la reiezione nel merito.
2.1.1. La deliberazione di approvazione della variante è stata pubblicata sul B.U.R. 7 settembre 2004, n. 88, mentre il ricorso è stato proposto nel giugno dell’anno successivo.
Per superare l’apparente tardività i ricorrenti oppongono che, dopo la pubblicazione, non furono attuate le ulteriori formalità di pubblicazione, come il deposito degli atti presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico e la pubblicazione di avviso di tale deposito, dal cui compimento decorre il dies a quo per l’impugnazione dello strumento urbanistico generale ovvero di una sua variante.
2.1.2. La Regione non ha replicato sul punto di fatto, e la difesa dei ricorrenti va dunque accolta: invero, secondo un costante e condivisibile indirizzo giurisprudenziale(cfr. C.d.S., IV, 21 agosto 2006, n. 4858), il termine per l’impugnazione del p.r.g. – e delle sue varianti – inizia a decorrere per tutti gli interessati, inclusi i proprietari di immobili oggetto delle previsioni limitative del piano, dall’avvenuto espletamento di tutte le formalità di pubblicazione, incluso appunto il deposito presso gli uffici comunali (art. 10 l. 17 agosto 1942 n. 1150).
2.2.1. L’unico articolato motivo di ricorso è rubricato nell’eccesso di potere per illogicità, perplessità ed irragionevolezza, nonché per travisamento contraddittorietà ed incongruità; e, ancora, per motivazione erronea, inadeguata e carente; infine, per violazione dei principi di equa e corretta pianificazione urbanistica.
2.2.2. La censura procede dalla giustificazione offerta dalla Regione per lo stralcio, e cioè di assicurare un omogeneo sviluppo della zona, cui i ricorrenti oppongono, in conclusione, che striderebbe con i criteri di logica, di coerenza e di corretta pianificazione urbanistica, che la Regione non consideri come di completamento la loro area.
2.2.3. La Regione non avrebbe concretamente valutato le caratteristiche del sito, e se ogni scelta urbanistica deve rispondere alle effettive esigenze del territorio, ciò non avverrebbe nella fattispecie, atteso che l’area C2, delimitata quale PN 18, quale infine perimetrata dalla Regione, non potrebbe essere definita di completamento.
2.2.4. La scelta dell’Amministrazione comunale d’includere nel perimetro del comparto anche le proprietà dei ricorrenti aveva considerato "che la predetta area era debitamente dotata di infrastrutture serventi e delle reti tecnologiche, tanto da poter configurare l’espansione residenziale programmata appunto a sud come la prosecuzione ideale e coerente dello sviluppo già realizzato nell’ambito della C2/12".
2.3. La decisione della Regione, comunque, è viziata anche perché, approvando lo strumento urbanistico generale, ovvero una sua variante, essa sarebbe tenuta a fornire una adeguata motivazione della propria determinazione quando dissenta dalla scelta urbanistica fatta dal Comune.
3.1. È intanto opportuno ricordare che, ex art. 46 cit., l’introduzione di modifiche al piano adottato, diverse da quelle dell’articolo precedente "è soggetta al preventivo rinvio del Piano al Comune per l’adeguamento", per cui lo stesso piano "è approvato con dettagliate proposte di modifica mediante provvedimento interlocutorio".
Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento regionale, il comune può far pervenire le sue controdeduzioni ed entro altri novanta giorni dal ricevimento del provvedimento del Comune, la Regione "introduce nel Piano Regolatore Generale le modifiche ritenute opportune fra quelle proposte"; in caso di inerzia del Comune, il decorso del citato termine per le controdeduzioni comporta l’automatica introduzione nel Piano Regolatore Generale delle modifiche proposte dalla Provincia.
3.2. Tanto premesso, risulta che, in specie, la d.g.r. 3682/02 aveva disposto la restituzione della variante, per la parte d’interesse, assumendo che la zona – la frazione di Corte – ed i suoi servizi "sono localizzati prevalentemente a sud della S.P. 53, dove si ritiene che lo sviluppo residenziale debba più correttamente essere localizzato, per non accentuare ulteriormente la "frattura in due parti" della frazione, a causa dell’attraversamento della SP; nella parte nord si ritengono corretti gli interventi di completamento": da ciò la proposta di stralcio parziale.
3.3. La deliberazione comunale di controdeduzioni 24/03 nulla ha opposto di specifico, limitandosi a confermare la variante PN18; e la Regione, a sua volta, rilevata la mancanza di specifiche obiezioni, ha approvato il piano operando lo stralcio come da essa inizialmente disposto.
4.1. Orbene, fermo che provvedimento finale di approvazione di uno strumento urbanistico generale costituisce un atto complesso, alla cui formazione concorrono sia la volontà comunale che quella regionale (ex multis, C.d.S., IV, 19 febbraio 2010, n. 1004), pare anzitutto al Collegio che la mera immotivata conferma, nelle controdeduzioni, della previsione adottata non si differenzi sostanzialmente dall’inerzia: in entrambi i casi manca infatti quell’apporto partecipativo del Comune, in funzione del quale la legge prescrive la motivata restituzione del provvedimento.
Insomma, la Regione non era gravata, nel momento dell’approvazione finale, di alcun ulteriore onere motivazionale, e ben poteva limitarsi a fare riferimento a quanto affermato a giustificazione della decisione di restituire ex art. 46 lo strumento adottato.
4.2. Per quanto riguarda tale motivazione, essa si presenta in fondo assai lineare: la Regione ritiene di dover contenere l’espansione edilizia della frazione di Corte nella zona a nord della s.p. 53, dove si trovano le proprietà dei ricorrenti, e per fare questo ridimensiona il perimetro del PN 18, riducendolo a meno di un terzo dell’originale, e conservandolo solo nell’area immediatamente contigua a porzioni già edificate del territorio comunale (la differenza si coglie pienamente nel confronto tra i documenti 4 e 6 di parte ricorrente, corrispondenti alle planimetrie del piano secondo la proposta adottata e secondo la soluzione approvata).
4.3. Invero, è certamente opinabile che nei poteri della Regione rientrasse, secondo la previgente disciplina di cui alla l.r. 61/85, e di cui alla l. 1150/42, di poter operare siffatte scelte, in apparenza estranee agli interessi pubblici affidati dall’ordinamento alla Regione stessa: insomma – fatte salve situazioni di illiceità – appartiene essenzialmente alla comunità locale (e, dunque, ai suoi rappresentanti negli organi politicoamministrativi) e non agli uffici tecnici regionali, di stabilire se ripartire o meno le costruzioni sui due lati della strada principale.
Tuttavia, non è questo il thema decidendum in causa, ma se la Regione, con lo stralcio operato, abbia violato elementari principi di logica e tecnica, ovvero abbia travisato la situazione, ciò che il Collegio può escludere.
4.4. Invero, il ricorso è ampiamente imperniato sugli "interventi di completamento", e sul loro significato, in relazione alla situazione esistente nell’area interessata.
È tuttavia sufficiente esaminare le planimetrie per comprendere che la Regione con tale locuzione vuole indicare secondo quale criterio abbia conservato una parte dell’originario PN 18: la continuità con aree già edificate, gravitanti su strada (via Righe), diversa dalla provinciale.
4.5. D’altra parte, sostenere che un intervento di completamento sarebbe stato quello che avesse interessato le proprietà dei ricorrenti non è in astratto erroneo, nella situazione esistente, ma procede da un presupposto diverso da quello seguito dalla Regione: ovvero l’estensione dell’abitato sul lato nord della provinciale, che non è qui in contestazione, come già osservato.
5. In conclusione, la scelta regionale è congrua, i vizi esposti sono privi di fondamento, ed il ricorso va pertanto respinto.
La sostanziale incertezza della vertenza giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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