Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-08-2011, n. 31615

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 31.5.2010 il Tribunale del Riesame di Pisa rigettava l’istanza di riesame proposta da G.O., G. P. e L.R. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso L. n. 52 del 1992, ex art. 12 sexies, dal GIP di Pisa in data 7.5.2010 nel procedimento a carico di G.A., padre e marito dei predetti, indagato dei delitti di cui all’art. 644 e art. 629 c.p, comma 2. Il Tribunale si riportava per relationem al provvedimento del GIP, riteneva sussistente il fumus commissi delitti ed evidenziava che G.O. era indagata in concorso per usura. Sottolineava come la difesa, a fronte dell’accertata sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e le lecite capacità reddituali del G. e dei suoi familiari non aveva fornito alcuna giustificazione circa la legittimità della provenienza. Riteneva sussistente il periculum in mora.

Ricorre per Cassazione il difensore di G.O., G. P. e L.R. deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:

1. illogicità della motivazione con riguardo ai beni dei ricorrenti.

2. erronea applicazione della legge penale. Lamenta il ricorrente che la presunzione di accumulazione che legittima il sequestro preventivo e la successiva confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, opera esclusivamente nei confronti del soggetto sottoposto alle indagini o del condannato. Sottolinea come incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva;

3. nullità del sequestro nella parte in cui è stato esteso a beni di proprietà dei ricorrenti . Sottolinea come il rapporto interparentale non sia sufficiente a spiegare le ragioni della affermata interposizione fittizia.

4. nullità dell’ordinanza laddove afferma che G.O. è indagata in concorso per usura. Sottolinea che se è vero che il capo E) è contestato anche ad G.O., è altresì vero che la stessa non ha avuto nessuna informazione di garanzia o invito a presentarsi.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente la contraddittorietà e l’illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

Alla stregua di tali argomentazioni il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ciò detto deve rilevarsi che nel caso in esame si verte in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, che configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 30.5/17.7.2001 n. 29022, rv. 219221).

I presupposti ai quali è subordinato il sequestro in parola e che devono essere verificati dal giudice al momento dell’applicazione della cautela reale (e riscontrati dal Tribunale in sede di giudizio di riesame), sono stati individuati dalla giurisprudenza nell’esistenza del "fumus commissi delicti", nella sproporzione del valore dei beni, di cui il soggetto sia titolare o di cui abbia la disponibilità attraverso interposta persona, rispetto al reddito o all’attività economica esercitata dallo stesso, nonchè nella mancata dimostrazione della loro legittima provenienza.

La Legge in parola ha introdotto, con riferimento ai soggetti indagati o condannati per determinati reati ivi tassativamente previsti e limitatamente a beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata, una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità di beni, l’onere di giustificarne la provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione.

Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso con riguardo ai beni di G.O. indagata per il reato di usura.

Tali osservazioni mantengono la loro validità anche nell’ipotesi che il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a persona non indagata, sotto il profilo che l’intestazione sia meramente fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo all’indagato In tale situazione considerato che l’interposizione fittizia poggia generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova in tale materia può essere data anche per indizi, purchè però abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 192 c.p.p., comma 2.

(Cass., Sez. 2,10.1.2008 n. 3990, Catania, rv 239269; Cass Sez. 6 n. 42717/2010). Al fine di siffatta prova è però sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del reddito dichiarato, non svolgeva un’attività in grado di procurargli il bene spettando a lui dimostrare una titolarità del reddito non dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarità del bene.

Deve aggiungersi che nel caso di rapporti di parentela o di coniugio è sicuramente più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l’effettiva disponibilità di essi da parte del proposto rispetto al caso nel quale i beni indagati siano nella titolarità di "persone diverse dal coniuge, dai figli e dai conviventi ".E’ evidente che nei confronti del terzo del tutto estraneo, ossia senza alcuno di quei vincoli con il proposto, l’indagine sulla disponibilità del bene "debba essere più rigorosa.

Sotto tale aspetto deve, dunque, contestarsi la fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso considerato che i giudici di merito hanno dato conto, con argomentazione congrua che G.P. e L. R., figlio e coniuge dell’indagato G.A., non avevano redditi propri in grado di giustificare i beni di cui risultano formalmente intestatari. G.P. era infatti un mero impiegato nell’attività di vendita nel negozio di elettrodomestici del padre che ha denunciato negli anni che vanno dal 1991 al 2001 un reddito lordo imponibile non superiore ad Euro 25.000,00 annui e la L., casalinga, risultava non svolgere attività lavorativa La sproporzione di valore tra i beni formalmente intestati e il reddito effettivamente percepito, porta a ritenere la natura simulata dell’intestazione. Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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