Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Potenza, dopo avere, con separato decreto, respinto il ricorso per equa riparazione dell’irragionevoole durata di un processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposto dalla sig.ra A.R. P., ha altresì revocato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati in favore della ricorrente. Ha infatti ritenuto che, essendo risultata manifestamente infondata la pretesa dell’attrice, mancasse uno dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

La sig.ra P. ha quindi proposto ricorso per cassazione.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato alcuno.

Mancando una controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *