Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza del 23 ottobre 2010, il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di B.V., indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 c.p., in danno di V.G. e del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 2, 605 c.p. in danno dello stesso V..
Pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’anzidetta ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, accoglieva in parte l’istanza, concedendo all’indagato la misura degli arresti domiciliari, con relative prescrizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta i difensori dello stesso B. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.
2. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) in riferimento alla valutazione delle esigenze cautelai poste a sostegno del titolo custodiale.
Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e di altre norme integrative, ai sensi dell’art. 606 lett. b); violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., e art. 133 c.p., con riferimento alle esigenze cautelari in rapporto alle fattispecie delittuose in contestazione, avuto riguardo specialmente alla modesta entità del fatto.
3. – Attenendo ad identico tema contestativo – quello delle esigenze cautelari – le due censure possono essere valutate congiuntamente.
Entrambe sono prive di fondamento.
Ed infatti, il giudice del riesame ha prudentemente apprezzato il profilo dell’opportunità nella custodia cautelare, determinandosi in senso positivo, in ragione della pericolosità sociale dell’indagato desunta dalle obiettive modalità dei fatti in contestazione. Sul punto, il ricorrente non ha motivo di dolersi, prospettando, in senso contrario, l’asserita pochezza delle condotte ascrittegli. E’, invero, ineccepibile il rilievo del giudice del riesame che ha evidenziato la particolare gravità delle stesse condotte, consistenti in una reiterata attività estorsiva e nel sequestro di persona in danno di un artigiano del posto per costringerlo a rinunciare al residuo pagamento dovutogli per l’esecuzione di un manufatto in ferro. Motivatamente, è stato ritenuto che azioni siffatte, nel peculiare contesto in cui erano state poste in essere, fossero di per sè sintomatiche di inclinazione a delinquere tale da comportare una prognosi sfavorevole in funzione del paventato pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie.
Nondimeno, ha giudicato che misura cautelare idonea a scongiurare l’anzidetto pericolo di recidiva fosse la restrizione domiciliare e, in tali termini ha modificato il titolo di custodia cautelare.
4. – Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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