Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 12-08-2011, n. 32097 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del 15 gennaio 2007, con la quale il Tribunale di Biella aveva dichiarato D.P. colpevole del reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 624 c.p., e art. 624 c.p., n. 4, perchè, trovandosi all’interno della sala di attesa dello studio medito ….. al fine di trame profitto si impossessava della somma di Euro 195,00 contenuta nel portafogli di C.M. che si trovava con lui in sala di attesa agendo con destrezza consistente nell’approfittare del fatto che la persona offesa si era momentaneamente allontanata per rispondere al cellulare, lasciando la propria borsa incustodita nella sala di aspetto; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione.

Con il secondo motivo lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme delle quali avrebbe dovuto tenersi conto nell’applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che avrebbe ben potuto essere concessa, tenuto conto dell’esigua entità della somma, in rapporto alle condizioni socio-economiche della persona offesa.

2. – Le censure – esaminabili congiuntamente, stante l’identità di ratìo contestativa che le ispira – sono, entrambe, prive di fondamento. Ed invero, l’insieme argomentativo in forza del quale il giudice a quo ha negato l’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, appare ineccepibile, in ragione dell’entità della somma sottratta (Euro 195,00), in rapporto alla quale, in effetti, il danno cagionato alla persona offesa non avrebbe potuto ritenersi, di per sè, di speciale tenuità. L’assunto che lo sostanzia risulta, infatti, conforme a datato, ma indiscusso, insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l’entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo (riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo) ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e quindi tale da escludere l’applicabilità dell’attenuante. L’indagine sulle condizioni economiche della persona offesa è pertanto irrilevante quando il criterio obiettivo induca ad escludere la speciale tenuità del danno (cfr. Cass. sez. 2, 21.1.1992, n 2001, rv.

189163:.nell’occasione, questa Corte Suprema ha pure evidenziato che per la sussistenza dell’attenuante è necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo).

La motivazione resa in proposito dalla Corte distrettuale non può, dunque, ritenersi carente o manifestamente illogica, nella parte in cui ha ritenuto che, stante la non lieve entità del pregiudizio, non fosse necessario valutare anche il criterio soggettivo, parametrato alle condizioni socio-economiche della persona offesa.

2. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *