T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 1574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che la controversia ha ad oggetto la revoca di contributi per presunto inadempimento della società ricorrente agli obblighi nascenti dal rapporto concessorio.

Avuto riguardo, infatti, all’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui, in materia di finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione si fonda sull’individuazione del momento della procedura interessata dal provvedimento di revoca e sulla causale della contestata iniziativa dell’amministrazione (tra le altre, cfr. Cass., Sez. Un., 10.5.2001 n. 183; 10.7.2006 n. 15618; 25 luglio 2006 n. 16896; 16.5.2008 n. 12372).

Occorre, pertanto, distinguere la fase della concessione del contributo da quella successiva, relativa all’utilizzo del medesimo. Al primo segmento, appartengono provvedimenti di ritiro del contributo comunque denominati (revoca, decadenza), i quali, ancorché successivi all’erogazione, sono espressione del potere di autotutela posto che con gli stessi l’amministrazione erogante contesta la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la concessione del contributo medesimo; in questi casi la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e la verifica circa l’esatto adempimento degli impegni assunti al momento della domanda, coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, rientrano nella giurisdizione ordinaria (Cons. St., sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7596).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo sulla materia la giurisdizione del giudice ordinario, con applicazione ai fini del prosieguo della controversia dell’art. 11, comma 2, del d. lgs. 104 del 2010.

Le spese, in relazione alla pronuncia di inammissibilità, possono compensarsi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 541 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Rimette le parti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d. lgs. 104 del 2010 davanti al giudice ordinario.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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