Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Trieste con sua sentenza del 18/10/2010 ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Gorizia che aveva ritenuto C.S. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. La Corte, esclusa la utilizzabilità di indagini alcolimetriche incomplete, ha ritenuto la guida in stato di ebbrezza alcolica provata dai sintomi in equivoci riferiti dai verbalizzanti.
C.S. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia errori di diritto e nullità che affliggerebbero la impugnata sentenza.
All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Osserva questa Corte che nei tempi di sviluppo del processo è intervenuta la L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato la disciplina della guida in stato di ebbrezza alcolica e il sistema delle sanzioni applicabili ai diversi gradi di ebbrezza. Considerata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in assenza di accertamento strumentale della quantità di alcool trattenuta nel sangue dell’imputato, l’accertamento così detto sintomatico conduce alla qualificazione della guida in stato di ebbrezza alcolica nella previsione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e considerato che la L. n. 120 del 2010 ha qualificato come violazione amministrativa quella individuata dal detto art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto addebitato all’odierno ricorrente non è (più) previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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