Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6-9-2005 I.S.T.F. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., presso il Giudice di Pace di Nicosia avverso una cartella di pagamento notificata il 22-7-2005 dalla Montepaschi SE.RI.T s.p.a. Servizio Riscossione Tributi, Concessione di Enna, con la quale veniva richiesta la somma complessiva di Euro 1.224,32 per infrazioni al Codice della Strada accertate in Roma.
Costituendosi in giudizio la Montepaschi SE.RI.T eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, ritenendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, luogo in cui erano state commesse le infrazioni.
Il Giudice di Pace di Nicosia con sentenza del 17-1-2006 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Roma dinanzi al quale ha rimesso le parti assegnando loro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione de deposito della sentenza per la riassunzione della causa.
Per la cassazione di tale sentenza l’ I.S. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi illustrato successivamente da una memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che il Giudice di Pace adito ha qualificato il ricorso proposto dall’ I.S. come una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17-1-2006; occorre quindi rilevare che alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1-3-2006 il regime d’impugnazione applicabile è quello dell’appello, mentre a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilità ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 21-1-2011 n. 1402); pertanto la menzionata sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nicosia era impugnabile mediante appello, e non tramite ricorso per cassazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.
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