Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29777 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha accolto l’opposizione proposta il 23 luglio 2003 da R.M. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Roma gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per la violazione di norme in materia di esercizio di attività commerciale; ha compensato tra le parti le spese di giudizio.

R.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Prefetto di Roma non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con il primo motivo di ricorso R.M. lamenta che il giudice a quo non ha dato alcuna giustificazione della propria decisione di compensazione delle spese di giudizio.

La doglianza risulta fondata, alla luce del principio – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – secondo cui in controversia soggetta alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla modifica introdotta con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento giudiziale di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per "giusti motivi" deve dare conto della relativa statuizione o mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvono in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare anche l’adottata determinazione sulle spese (Cass. s.u. 30 luglio 2008 n. 20598). Nessuna adeguata spiegazione della decisione adottata in ordine alle spese di giudizio è contenuta nella sentenza impugnata, nella quale il Giudice di pace si è limitato in proposito a richiamare genericamente motivi di opportunità ed equità, nè dal contesto del provvedimento emergono elementi idonei a motivare, sia pure indirettamente, la pronuncia di cui si tratta.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui R.M. deduce che la compensazione delle spese di giudizio si è risolta sostanzialmente in un diniego di giustizia in suo danno.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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