Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-08-2011, n. 32790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27/4/2010, la Corte di appello di Catanzaro, confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari, in data 7/12/2007, che aveva condannato B.N. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro. 1.000,00 di multa per il reato di tentata estorsione in danno di D.T.G..

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e carenza di motivazione.

Al riguardo si duole che i giudici del merito non abbiano effettuato il necessario riscontro di credibilità delle dichiarazioni delle p.o. che, lungi dall’essere puntuali e concordanti non si conciliano con la versione dei fatti. Deduce, inoltre, carenza di motivazione in ordine alle doglianze espresse con l’atto d’appello per la concessione delle attenuanti generiche ed una riduzione del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici usato "solo poche parole".

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda le doglianze in punto di controllo dell’affidabilità del narrato delle persone offese D.T. C. e D.T.G., le censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, confermando le valutazioni del Tribunale di Castrovillari, ha effettuato il dovuto controllo di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, fondandolo su una motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

Parimenti inammissibile è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti specifici ed il comportamento dell’imputato – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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