…determinate sostanze pericolose.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e, in
particolare, gli articoli 30 e 31;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in
particolare, l’articolo 1 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante
attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, della salute, dell’interno, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica della parte 1 dell’allegato I al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
1. Nella sezione «prodotti petroliferi» della parte 1 dell’allegato
I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, dopo la lettera c) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
«d) oli combustibili densi».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Alfano, Ministro dell’interno
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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