Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I. Con il ricorso in esame, la società ricorrente impugnava:
la nota prot. DCSR/8/905354 – 0001352 del 10.2.1995 con cui la Direzione Cantrale Servizi radioelettrici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha chiesto alla ricorrente di corrisponderLe il canone per l’anno 1994 relativo alle concessioni assentite, quantificandolo in Lire7.500.000;
il decreto di concessione a radiodiffondere in ambito locale, adottato il 4.3.1994 e comunicato il 10.4.1995, limitatamente agli artt.7, 8 e 9 ed all’ALL.B (e cioè limitatamente alla parte in cui esclude la possibilità di utilizzare i sette impianti acquistati dalla emittente "RadioRadio" destinati a radiodiffondere su frequenze delle Province di Modena e Parma).
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle domande giudiziali, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
II. In relazione alla domanda di cui sub a), ritenuta la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, la ricorrente ha rinunciato a coltivarla ed a proseguire, su essa, il giudizio; ed chiesto che la causa fosse cancellata dal ruolo (riservandosi di riassumerla per la domanda residua).
III. In relazione alla domanda di cui sub b), la ricorrente ha (poi effettivamente) proposto un "atto di riassunzione" con cui insiste nella richiesta di annullamento del decreto concessorio, nella parte in cui ha escluso la possibilità che essa utilizzasse i sette impianti acquistati da dell’emittente "Radio Radio" di Roma (e cioè di radiodiffondere su frequenze ricadenti nelle Province di Modena e parma).
L’Amministrazione ha insistito nell’eccepire l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda.
Con ulteriore memoria la ricorrente ha insistito per l’accoglimento della stessa.
IV. Infine, nella camera di consiglio dell’11.5.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va preliminarmente preso atto del fatto:
che la ricorrente – considerata la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo sul punto – ha rinunciato alla domanda giudiziale volta all’annullamento della nota prot. DCSR/8/905354 – 0001352 del 10.2.1995 (con cui la Direzione Cantrale Servizi radioelettrici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni le aveva intimato di corrispondere il canone per l’anno 1994, relativo alle concessioni assentite, quantificandolo in Lire7.500.000);
e che pertanto il giudizio prosegue per la sola parte relativa alla domanda di parziale annullamento del decreto di concessione a radiodiffondere in ambito locale, adottato il 4.3.1994 e comunicato il 10.4.1995, limitatamente agli artt.7, 8 e 9 ed all’ALL.B.
In sostanza la ricorrente chiede che il provvedimento concessorio in questione venga annullato nelle parti in cui esclude la possibilità che essa utilizzi i sette impianti acquistati dalla emittente "RadioRadio" (destinati a radiodiffondere su frequenze delle Province di Modena e Parma).
1.2. Nei sensi in cui è stata introdotta e posta nel ricorso principale, la domanda è inammissibileper genericità.
1.2.1. I cinque motivi di gravame del predetto ricorso sono tutti orientati esclusivamente a muovere critiche al provvedimento con cui l’Amministrazione ha liquidato l’ammontare del canone (asseritamente) dovutole per l’anno 1994.
Nessuno di essi affronta in alcun modo, invece, la questione del diniego della concessione a radiodiffondere relativa agli impianti acquistati dalla emittente "Radio Radio".
1.2.2. I motivi esposti nel c.d. "atto di riassunzione" sono anch’essi inammissibili, per due ragioni.
1.2.2.1. Innanzitutto in quanto è inammissibile l’"atto di riassunzione" che li contiene, che non è stato notificato alle controparti, pur contenendo "motivi nuovi".
1.2.2.2. Ed in secondo luogo perché "tardivi", essendo stati proposti per la prima volta in un atto successivo al ricorso principale e dopo la scadenza del termine decadenziale previsto per l’introduzione della domanda giudiziale, senza l’acquisizione di nuovi documenti.
1.2.3. Quanto sopra rilevato non esime il Collegio dal sottolineare che la domanda è comunque palesemente infondata nel merito.
Ed invero alla data della stipula del contratto – e come da esso risulta chiaramente – né la venditrice (l’emittente "Radio Radio") né l’acquirente (la ricorrente) degli impianti potevano ritenersi "soggetti autorizzati" (rectius: "già autorizzati"), ai sensi dell’art.32 della L.6.8.1990 n.223, a radiodiffondere, posto che la cedente aveva avanzato un’istanza che al momento della cessione non risultava ancora accolta (e che era dunque ancora pendente) e che la cessionaria non era stata mai autorizzata a trasmettere sulle frequenze utilizzate dagli impianti acquisiti (e nelle aree interessate dalla radiodiffusione effettuabile mediante gli stessi).
Ragion per cui correttamente l’Amministrazione, in conformità al disposto ed alla ratio di cui all’art.1 della L.27.10.1993 n.422 – ben evidenziata nel parere n.1295/94 della I^ Sez. del Consiglio di Stato e nella sentenza n.1756/96 della VI^ Sezione del Consiglio di Stato – ha negato alla ricorrente la concessione per l’esercizio di quegli impianti.
2. In considerazione delle superiori osservazioni – e posto che nell’ordine logico le cause di inammissibilità precedono ed assorbono quelle di merito – non resta al Collegio che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la soccombente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi Euro 2000,00, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei sensi e nella misura indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.