Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 11 febbraio 2009, il giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta da C.C. per impugnare il "sollecito di pagamento" relativo a una cartella emessa dall’agente per la Riscossione, in relazione a sanzioni amministrative.
La sentenza riconosceva che la cartella era illegittima, perchè risultava già annullata da sentenza del 22 novembre 2007. Compensava tra le parti le spese di lite.
C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta con atto inoltrato il 23 marzo 2009, svolgendo tre motivi. Il comune di Roma è rimasto intimato.
Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.
Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile.
I tre motivi denunciano rispettivamente: a) violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 93, 112 c.p.c., art. 118 dip. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3-4-5; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3-4-5; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c..
Nessuno dei motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).
Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7433/09).
Quanto alla parte delle censure che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.
In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;
16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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