Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 7 gennaio 2010 il Tribunale di Chieti – sez distaccata di Ortona – in composizione monocratica, così riformando la decisione assunta dal giudice di pace di Ortona, ha condannato C.M. alla pena di legge e al risarcimento dei danni per il delitto di minaccia continuata ai danni di N. A..
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi.
Nelle more, tuttavia, è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, di cui a verbale del 18 febbraio 2011 davanti ai carabinieri di Chieti.
Da quanto sopra deriva che il reato ascritto al C., perseguibile a querela della persona offesa, deve considerarsi estinto per effetto della remissione ritualmente formulata e della corrispondente accettazione. La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129 c.p.p., comma 2.
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato come per legge ( art. 340 c.p.p., comma 4).
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.
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