Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il decreto datato 21 dicembre 2010 con il quale il Direttore centrale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 814 Vigili del Fuoco avendogli riscontrato, la commissione sanitaria, un "Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 06/10 – OS 06/10). D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lett. f), punto 1".
In punto di fatto, espone che:
in data 30/11/2010 è stato visitato e giudicato non idoneo;
in data 10/10/2010, sottoposto a visita oculistica presso la ASL di Cagliari per il rilascio di porto di fucile per uso caccia, gli è stato riscontrato un visus naturale O.D 7/10 – OS 8/10;
in data 21/1/2011, sottopostosi a visita privata specialistica, gli è stato riscontrato un visus naturale OS 10/10 – OD 10/10.
Deduce eccesso di potere e carenza e/o errore sui presupposti.
L’intimata amministrazione ha depositato relazione di servizio con cui ha, tra l’altro, fatto presente la non replicabilità dell’accertamento sanitario sul presupposto che la possidenza dei requisiti va verificata esclusivamente al momento della visita medico legale e che la sua ripetizione effettuata in condizioni di tempo e di luogo differenti potrebbero giustificare difformità nei risultati ottenuti.
Si è costituito il ministero della difesa per mezzo dell’Avvocatura dello Stato che ha depositato relazione dell’amministrazione.
La Sezione, nella camera di coniglio del 30 marzo 2011, ha disposto verificazione al fine di appurare i presupposti di fatto (possidenza o meno del requisito al momento della visita medico legale) posti base della determinazione impugnata.
In data 5 maggio 2011, l’Avvocatura dello Stato ha depositato ulteriore documentazione.
L’incombente è stato assolto.
Il ricorso è fondato.
Sottoposto ad un rinnovato accertamento sanitario in data 12 maggio 2011, la verificazione ha dato il seguente esito:
"Visus naturale: OD 9/10 – OS 7/10.
L’esito della rinnovata visita medica – disposta in via di verificazione – ha appurato l’insussistenza di infermità a carico del candidato di rilevanza tale da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.
Al ricorrente, infatti, è stata riscontrata la possidenza di una acutezza visiva compatibile con i requisiti sanitari previsti dal D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lett. f), punto 1.
Quel che anche rileva, è che tale verificazione, nell’accertare l’assenza di cause di non idoneità, ha taciuto sulla presenza di sopravvenienze capaci di modificare la realtà fattuale originaria che aveva dato la stura all’impugnato giudizio.
Si vuole dire che né la l’amministrazione né il verificatore (quest’ultimo appositamente sollecitato con l’ordinanza collegiale istruttoria) hanno allegato elementi di fatto in grado di revocare in dubbio l’attendibilità dell’accertamento tecnico disposto ora per allora sulla base di sopravvenienze in grado di modificare, medio tempore, il profilo sanitario del ricorrente.
Non può, pertanto, che concludersi per la erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.
Non pertinente l’assunto dell’amministrazione secondo cui gli accertamenti non sono replicabili ed i requisiti vanno posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso.
La tesi della resistente avrebbe meritato condivisione se fosse stata in qualche modo allegata o comprovata (come sopra spiegato) la sopravvenienza di cause esterne (ad esempio, un intervento chirurgico o l’applicazione di una protesi) in grado di modificare la situazione di fatto tra la prima e la seconda visita medicolegale.
Così non è stato.
La verificazione, disposta per appurare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, ha dimostrato che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario. l’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al verbale medico del 12 maggio 2011.
Il risarcimento del danno chiesto dal ricorrente consegue in forma specifica nei sensi di cui sopra.
In conclusione, il ricorso in esame è fondato e va, perciò, accolto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Relativamente al compenso spettante al soggetto verificatore il collegio delega il magistrato relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma quattro del codice del processo amministrativo su documentata istanza del soggetto verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.500,00.
Spese di verificazione come in motivazione.
Si incarica la Segreteria della Sezione di inviare copia della presente sentenza anche alla Guardia di finanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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