Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano in data 23 dicembre 2010 ha rigettato il riesame proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Sondrio in data 26 novembre 2010, nei confronti di Z.F., indagato per concorso nell’induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di L.S. ed altre cittadine straniere di nazionalità cinese, in (OMISSIS) in data prossima al (OMISSIS).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in quanto il provvedimento custodiale non è stato tradotto, prima dell’interrogatorio di garanzia, nella lingua cinese – unica conosciuta dall’indagato – e la mancata conoscenza del provvedimento al momento dell’interrogatorio ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa, non potendo valere quale sanatoria la successiva notifica della traduzione, essendo tale nullità stata eccepita con l’istanza di riesame.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio che qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (in tal senso Sez. U n. 5052 del 24/9/2003, Zalagaitis, Rv.226717). Comunque se anche l’ordinanza non è portata a conoscenza dell’indagato in una lingua nota la stessa è affetta da nullità a regime intermedio, ed è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182 e 183 c.p.p. ( Cfr. Sez. 3, n. 17438 del 6/4/2005, Un Ge, Rv. 231387) e la stessa risulta sanata con l’esercizio da parte dell’indagato del diritto di impugnazione (cfr.
Sez. 5, n. 16185 del 6/10/2004, Fusha, Rv. 233642).
Orbene dall’ordinanza impugnata si evince innanzitutto che l’indagato non aveva formalmente eccepito la nullità della quale si lamenta in sede di riesame. Il Tribunale di Milano ha precisato che una richiesta di declaratoria di inefficacia/nullità non è stata più avanzata dalla difesa, in sede di conclusioni dell’udienza camerale.
Inoltre i giudici milanesi hanno dato atto che in sede di interrogatorio di garanzia del 3 dicembre 2010, nel corso del quale l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, erano stati resi noti allo Z. – attraverso l’assistenza di un interprete – gli elementi indiziari acquisiti a suo carico e l’ordinanza era stata successivamente notificata anche nella versione in lingua cinese, evidenziando anche il fatto che la proposizione dell’istanza di riesame con la quale erano state proposte questioni di merito aveva consentito l’esplicazione di una compiuta attività difensiva.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. Inoltre la Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
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