Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Campobasso in data 21 gennaio 2011 ha rigettato il riesame proposto avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Larino, che aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile sito in (OMISSIS) (adibito a night club a nome "(OMISSIS)"), nei confronti di D.P.N., gestore del locale, indagato per i reati di sfruttamento ed agevolazione della prostituzione ( L. n. 75 del 1958, art. 3).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 321 c.p.p. e alla L. n. 75 del 1958, art. 3.
Non sussisterebbe il fumus commissi delicti del delitto di sfruttamento della prostituzione in quanto non c’è prova che le artiste che si esibivano nel locale si facessero toccare in cambio di denaro, elemento escluso dalle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Inoltre i giudici del riesame avrebbero omesso di motivare sui risultati dell’attività di investigazione difensiva, concretatisi in audizioni di persone informate sul fatti, confermative che nel locale avvenivano esibizioni di artiste, regolarmente assunte con contratto, e non vi veniva esercitata l’attività di prostituzione e in una consulenza tecnica affidata ad un ingegnere che verificava l’altezza dei divisori in muratura, privi di qualunque chiusura.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
1. E’ quasi superfluo rammentare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con (a sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.
226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Il controllo operato dai giudici di legittimità, in sintesi, investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Rileva questo Collegio che l’ordinanza impugnata ha congruamente esposto le ragioni significative che hanno sorretto la decisione menzionando gli elementi che hanno fatto ritenere sussistenti i requisiti per il mantenimento del vincolo cautelare.
2. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti relativo alle ipotesi di sfruttamento e di agevolazione della prostituzione, che avveniva nel locale notturno, organizzato con cd. separè, nei quali il cliente poteva usufruire della compagnia sessuale con una certa riservatezza, esponendo anche le ragioni per le quali gli esiti delle indagini difensive non potessero disarticolare il quadro indiziario ed ha confermato le ragioni del vincolo sulla disponibilità dell’immobile. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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