Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 10-4-09, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 570 c.p..
Il ricorrente deduce:
– Vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato. Segnatamente la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto delle condizioni di estrema indigenza in cui egli versava, dimostrate dalla documentazione prodotta. Inoltre si sarebbe errato nel ritenere che il suo inadempimento verso la moglie e le due figlie minori era iniziato nel marzo del 1999, in quanto era invece risultato (dalle dichiarazioni della parte civile e dai documenti depositati) che solo a partire dal 2003 esso G. non era stato più in grado di corrispondere il mantenimento alle figlie. Infine, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la sua difesa avrebbe dimostrato il carattere incolpevole dell’inadempimento.
– Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena e del risarcimento del danno.
2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Tutte le odierne censure sono, infatti, già state esaminate e respinte, con congrua motivazione dalla Corte di Appello di Venezia.
In particolare, nella sentenza impugnata si è chiarito che la allegazione dello stato di disoccupazione da parte del G. non era da sola sufficiente a far venir meno gli obblighi su di lui incombenti, in quanto egli era comunque tenuto ad adoperarsi per procurarsi un minimo di reddito ed adempiere alla sua obbligazione, tanto più che si trattava di persona ancora giovane, in buona salute ed abile al lavoro. D’altra parte l’imputato non aveva dato prova di essere per malattia o altro pregiudicato nella sua capacità lavorativa, sicchè non era in alcun modo giustificabile il mancato adempimento per un lunghissimo periodo di tempo da parte sua ai suoi obblighi nei confronti dei figli minori e della moglie.
La determinazione della pena entro i limiti edittali è facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fondata su congrua e non manifestamente illogica motivazione. Nel caso di specie essa è stata motivata con riferimento alle gravissime modalità dei fatti e tale argomentazione non è stata contestata dall’imputato con alcuna censura pertinente. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha congruamente motivato tale esclusione, sottolineando la gravità dei fatti ascritti al prevenuto, commessi ai danni di due figlie minori e protrattisi per lungo arco di tempo.
3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
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