Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-08-2011, n. 32853 Estinzione delle misure per effetto di sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.C. è stato condannato in primo grado, tra il resto, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., mentre è stato assolto per l’omicidio R. (omicidio aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7). A seguito della sentenza di primo grado, dunque, il provvedimento cautelare già irrogato divenne inefficace – con riferimento all’omicidio – per effetto della assoluzione.

La Corte di assise di appello di Catania dichiarò inammissibile l’impugnazione del pubblico ministero; tale provvedimento fu annullato dalla Corte di cassazione con rinvio alla Corte di assise di appello, la quale in sede di rinvio condannò il N. anche per il fatto omicidario.

Quest’ultima sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione il 27 maggio 2009, con nuovo rinvio alla Corte di assise di appello di Catania che, in sede di rinvio, ha nuovamente ribadito la condanna per l’omicidio.

In forza di quest’ultima decisione la Corte di assise di appello di Catania il 25 ottobre 2010, su istanza del Procuratore Generale della Repubblica, ripristinava la misura cautelare della custodia in carcere.

Contro questa ordinanza proponeva riesame il N.; il tribunale di Catania rigettava il ricorso, riqualificando l’impugnazione come appello, in considerazione della stretta correlazione con l’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa prima della sentenza di primo grado.

Contro la predetta ordinanza propone duplice ricorso per cassazione il N., evidenziando complessivamente due motivi di ricorso:

1. Con il primo motivo si ritiene illegittima la riqualificazione della richiesta di riesame come appello e di conseguenza si deduce la nullità dell’ordinanza per mancato rispetto del termine di deposito dell’ordinanza di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9 (10 giorni dalia ricezione degli atti).

2. Con il secondo motivo, premesso che dopo la prima sentenza di condanna in appello non venne richiesto alcun provvedimento cautelare, non ritenendosi quindi sussistenti nè il pericolo di fuga, nè quello di reiterazione criminosa, afferma il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto motivare in modo specifico sulle nuove esigenze cautelari, in particolare con riferimento al lungo termine trascorso (11 anni) ed al fatto che il N., pur dopo la prima sentenza di condanna in grado di appello non si era mai allontanato dal suo domicilio, nè aveva commesso altri reati.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; quanto al primo motivo si deve osservare che ai sensi dell’art. 300 c.p.p., le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Per tale motivo ha perso efficacia la custodia cautelare in carcere nei confronti del N., nel momento in cui questi è stato assolto dal giudice di primo grado per il fatto omicidario. Successivamente, però, in grado di appello l’imputato è stato condannato per lo stesso fatto, per cui il Procuratore Generale della Repubblica ha chiesto ed ottenuto il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere.

Elemento determinante per il presente giudizio è la qualificazione giuridica di tale provvedimento, oggi impugnato, che secondo la difesa costituisce nuova ordinanza coercitiva, mentre per il tribunale di Catania costituisce mero ripristino di quella precedentemente emessa e poi temporaneamente resa inefficace per effetto della sentenza di assoluzione in primo grado.

Or bene, si deve preliminarmente dare conto di una giurisprudenza di legittimità apparentemente difforme; secondo un primo indirizzo (richiamato dal tribunale di Catania nel proprio provvedimento), l’ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell’art. 300 c.p.p., comma 5, nei confronti di persona condannata in appello dopo assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto impugnabile mediante appello ai sensi dell’art. 310 dello stesso codice e non con il riesame previsto dal precedente art. 309 (così si esprime Cassazione penale, sez. 1^, 12/02/2002, n. 23061;

il caso esaminato dalla Corte nella pronuncia richiamata era speculare a quello odierno, dato che il ricorrente, sul presupposto che il suo mezzo di gravame fosse da qualificare come riesame, lamentava la mancata scarcerazione per non essere intervenuta la decisione del tribunale della libertà nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 10). Secondo un’altra pronuncia (richiamata dalla difesa dell’imputato) mentre il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, in caso di scarcerazione per decorrenza termini, è impugnabile con appello, nei confronti di ordinanza restrittiva emessa successivamente alla revoca del precedente provvedimento cautelare l’impugnazione esperibile è – viceversa – il riesame. Ne consegue che, se il giudice del gravame, in tale secondo caso, equivocando sulla natura della impugnazione decida oltre i termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, l’ordinanza coercitiva perde efficacia (cfr. Cassazione penale, sez. 5^, 29/04/2002, n. 22868).

A ben vedere le due pronunce non si pongono affatto in contraddizione, dal momento che esprimono lo stesso principio e cioè che quando la misura cessa di avere efficacia per effetto di un automatismo (scadenza dei termini massimi di custodia o assoluzione), senza necessità di valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, la successiva ordinanza cautelare emessa a seguito del venir meno dell’impedimento oggettivo non fa altro che riespandere l’originaria efficacia e perciò si lega indissolubilmente alla prima (così come affermato da Cassazione penale, sez. I, 12/02/2002, n. 23061).

Più semplicemente, si può affermare che ogni qual volta vi sia una valutazione delle esigenze cautelari ed una ritenuta cessazione delle stesse, allora l’ordinanza genetica viene eliminata, cosicchè ogni successiva misura deve considerarsi "nuova" e soggetta a riesame.

Quando, viceversa, la legge prevede effetti automatici legati a determinati eventi (quali, ad esempio, la scadenza dei termini massimi di custodia o l’assoluzione) senza che abbia una qualche rilevanza l’esame nel merito della persistenza delle esigenze cautelari (che, in astratto, potrebbero permanere), allora l’ordinanza genetica non viene eliminata, bensì solamente resa inefficace (cfr, art. 300 c.p.p., comma 1) ed entra in una sorta di quiescenza. Questo stato può essere irreversibile (quando, per esempio, l’assoluzione sia confermata e diventi irrevocabile) oppure può venir meno con la riespansione della piena efficacia della misura originaria, quando cessino gli impedimenti oggettivi che ne hanno determinato la temporanea inefficacia (come, nel caso in esame, la sentenza di condanna in appello che ribalti il verdetto assolutorio di primo grado).

In conclusione, si può affermare che per valutare la novità o meno della misura si deve aver riguardo alla causa di cessazione di quella precedentemente emessa; se la causa agisce sull’efficacia, lasciando in vita il provvedimento originario, pur se devitalizzato, allora alla cessazione della causa ostativa la misura si riespande e deve essere considerata quale ripristino. Se, diversamente, la causa agisce sulla stessa esistenza del provvedimento, eliminandolo (come avviene in caso di revoca per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari), allora ogni successiva istanza deve considerarsi come nuova richiesta di misura.

Poichè nel caso di specie la misura genetica aveva semplicemente perso efficacia, in via automatica – per effetto della sentenza assolutoria di primo grado – senza essere eliminata del tutto, il sovvertimento del verdetto assolutorio, che devitalizzava la misura, non può che comportare la reviviscenza della stessa; di talchè il relativo provvedimento di ripristino rimane soggetto ad appello e non a riesame da parte del tribunale della libertà.

Deve dunque ritenersi che il tribunale di Catania abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative, così come interpretate da questa suprema Corte, e pertanto che abbia correttamente riqualificato come appello la richiesta di riesame del N.. Quanto al secondo motivo di ricorso deve condividersi l’affermazione del tribunale di Catania, secondo cui continua ad operare la doppia presunzione di legge di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, pienamente applicabile al caso di specie, dal momento che è l’ordinanza cautelare originaria che oggi rivive. Nè, d’altronde, può ritenersi elemento sufficiente per vincere la presunzione di legge il semplice trascorrere del tempo, anche se consistente, come ha più volte affermato questa Corte; peraltro, il tribunale di Catania dimostra di avere tenuto conto degli indici evidenziati dal ricorrente, laddove spende una specifica motivazione sia in relazione al tempo trascorso tra il fatto ed il periodo attuale, sia in relazione alla persistente pericolosità del soggetto (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Si deve tener conto, infine, del fatto che le esigenze cautelari sono state ravvisate con riferimento non solo al pericolo di fuga (su cui il tribunale da ampio conto delle sue valutazioni negative alla pag. 5 dell’ordinanza), ma anche con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, evidenziato e motivato in modo adeguato nel provvedimento oggetto di impugnazione.

Quanto, infine, al fatto che non venne richiesto il ripristino della misura dopo la prima sentenza di appello, che condannava il N. anche per l’omicidio, implicitamente non ritenendosi sussistenti – secondo la difesa – nè il pericolo di fuga, nè quello di reiterazione criminosa, si deve rilevare che le ragioni per le quali il Procuratore Generale ha ritenuto di attendere fino alla seconda sentenza di appello (a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione) non sono rilevanti, trattandosi di valutazione soggettiva che sfugge a questa Corte e che non esplica alcuna influenza sul presente procedimento.

Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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