Cons. Stato Sez. IV, Sent., 21-09-2011, n. 5342 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, la sig.ra A. C. impugna la sentenza 26 maggio 2003 n. 410, con la quale il TAR Umbria ha respinto due suoi ricorsi, il primo dei quali rivolto avverso la delibera (espressione di parere negativo su domanda di concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 47/1985) del Comitato di gestione dell’urbanistica dell’Associazione dei Comuni della Valle Umbra Nord; il secondo rivolto avverso il provvedimento con il quale il Sindaco di Assisi ha definito la pratica di condono, negando la concessione in sanatoria.

La sentenza appellata ha affermato:

– il parere reso dall’organo consultivo tecnico (favorevole alla sanatoria) al Comitato di gestione della citata associazione dei Comuni, organo competente ad emettere il nullaosta, ai sensi della l. reg. Umbria n. 14/1980, è un parere obbligatorio, ma non vincolante;

– il diniego di nullaosta si fonda su congrua motivazione, posto che lo stesso considera che "l’abuso commesso, per la sua natura e ubicazione, alterando l’andamento delle superfici coperte all’interno di un centro storico (Assisi) di particolare pregio architettonico e ambientale, modifica irreparabilmente il paesaggio aereo consolidato". Ciò a fronte del ben noto "valore estetico, storico e ambientale dell’intero centro storico di Assisi" e tenuto conto dell’ubicazione dell’edificio in "uno dei punti più caratteristici e visibili";

– non può essere considerato il motivo di eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che lo stesso è stato proposto solo avverso l’atto sindacale (secondo ricorso), e non avverso il diniego di nulla – osta, rispetto al quale l’atto sindacale "era interamente vincolato".

Avverso tale decisione, sono stati proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando, posto che "anche ammesso e non concesso… che "sentito il parere" significhi che il parere non è vincolante sul piano giuridico, la vincolatività tuttavia sussisteva quanto meno sul piano della discrezionalità tecnica", poiché "è illogico ritenere che un comitato di gestione che istituzionalmente non ha competenze tecniche in materia ambientale, possa sostituire il giudizio tecnico a quello di una commissione di esperti la cui competenza in materia ambientale è specifica e diretta a fornire supporto tecnico alle decisioni del Comitato". Quest’ultimo può, al limite, avvalersi di un altro parere tecnico, reso da organo diverso, ma non "sostituire un suo parere, privo di competenza tecnica, a quello dell’organo al quale la legge ha attribuito la competenza tecnica in materia";

b) error in iudicando, posto che una "elevazione del tetto di circa 50 cm. nel centro storico… si inseriva in un paesaggio aereo, ma anche urbanisticoambientale, caratterizzato da una linea discontinua di tetti ad altezze diverse, cosicchè una modifica modesta, inserita nell’andamento discontinuo delle coperture, non poteva rappresentare di per sé un vulnus all’ambiente preesistente";

c) error in iudicando, poiché il Comitato ha "errato nel predeterminare un criterio che escludeva verifiche concrete caso per caso per stabilire l’effettività di una alterazione ambientale quale conseguenza della modifica di una copertura";

d) error in iudicando, in quanto "appare del tutto illogico, per palese incoerenza, che in fattispecie identiche da analoghe premesse lo stesso organo abbia tratto nello stesso tempo conclusioni difformi" (nel caso di sopraelevazioni di edifici confinanti).

Con atto 17 maggio 2010, si è costituito in giudizio il sig. S. M., che, quale acquirente dell’immobile oggetto della presente controversia, ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Assisi, che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, dopo il deposito di ulteriori memorie da parte di M. e del Comune di Assisi, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 47/1985, è stato adottato dal Sindaco di Assisi sulla base del diniego di nullaosta paesaggistico espresso dal Comitato di gestione dell’urbanistica del’Associazione dei Comuni della Valle Umbra Nord.

Quanto alla legittimità dell’ atto da ultimo citato, occorre innanzi tutto premettere che lo stesso, ai sensi dell’art. 8 l. reg. n. 14/1980 (sostituito dall’art. 10 l. reg. n. 29/1984, successivamente abrogato dall’art. 73 l. reg. n. 11/2005), è reso previo parere di una Commissione di esperti in materia storico – artistica e di beni ambientali, che – sulla base della stessa lettera della norma – si presenta come parere senza dubbio obbligatorio, ma non vincolante.

Ciò comporta che, a fronte di un parere pur reso da un organo tecnico qualificato, l’autorità cui spetta l’adozione dell’atto finale ben può discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto l’organo consultivo, essendo tuttavia a suo carico un onere di congrua motivazione, che dia compiutamente atto del fondamento del diverso avviso.

Non rileva, dunque, una analisi sulla maggiore (o minore) competenza tecnica dell’organo preposto ad emettere il nulla osta, se è incontestato che tale organo è quello cui la legge attribuisce il potere; né, nel caso di specie, vi sono motivi per ritenere (né ciò è dedotto dall’appellante) l’illegittimità costituzionale della norma attributiva del detto potere.

Nel caso di specie, il diniego di nulla – osta appare congruamente motivato, con riferimento al luogo specifico (centro storico di Assisi, e – come afferma il Comune di Assisi – "nelle immediate vicinanze della Basilica di San Francesco"); al pregio eccezionale del detto centro storico, tale da renderlo interamente vincolato); all’entità dell’abuso e, quindi, alla sua incompatibilità ("irreparabilità") con il contesto paesaggistico.

D’altra parte, a fronte di un giudizio che, riferito ai dati ora evidenziati, non appare affetto da illogicità, il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi al di là di un esame estrinseco del giudizio reso (verificandone la sufficienza, non contraddittorietà e logicità della motivazione), non potendo tale sindacato debordare in un non consentito giudizio di merito, venendo così il giudice a sostituirsi all’organo amministrativo competente per legge.

Quanto sin qui esposto, consente di respingere i motivi di appello riportati sub a), b) e c) dell’esposizione in fatto.

Altrettanto infondato è il quarto motivo di appello (il che supera ogni rilievo sulla sua ammissibilità in relazione a quanto affermato dalla sentenza di I grado), sia che con esso si intenda evidenziare una figura sintomatica di eccesso di potere per disparità d trattamento, sia che tale figura consista in un eccesso di potere per illogicità.

Ed infatti, per un verso, oggetto del giudizio ai fini del rilascio di concessione edilizia in sanatoria (in particolare, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica) è il singolo abuso, a nulla rilevando la comparazione con altri abusi assunti come "analoghi" o "identici"; per altro verso, l’eventuale illegittimità di atti in precedenza adottati dalla pubblica amministrazione non giustifica la riadozione di atti illegittimi.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C. A. (n. 6548/2004 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *