Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 25-08-2011, n. 32872 Cause di non punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 16 novembre 2010 la Corte d’appello di Perugia confermava la decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato:

– A.C. e B.S. colpevoli – il primo quale autore e il secondo quale concorrente – dei reati di cui agli artt. 326 e 615 ter c.p., e, inoltre, del reato di cui all’art. 378 c.p.;

– M.E. colpevole dei reati di cui agli artt. 326 e 615 ter c.p.. La Corte di merito, premesso che a Terni due gruppi imprenditoriali si contendevano, anche per mezzo di denunce reciproche, il controllo del mercato dei videopoker, uno rappresentato da S.R. intorno al quale orbitavano B. e D.C.G., l’altro dal marito della M., riteneva accertato che A. e Ma., impiegati della Procura della Repubblica di Terni e autorizzati all’accesso al registro informatico del RE.GE., avessero indebitamente attinto notizie ancora coperte dal segreto istruttorio e le avessero divulgate a beneficio degli appartenenti a quello dei due gruppi in contesa a cui, per motivi di amicizia o di parentela, erano vicini.

Contro la sentenza ricorrono tutti gli imputati. p.2. A.C. denuncia:

1. vizio di motivazione per omessa o erronea valutazione della credibilità della testimonianza della D.C., che lo ha indicato come la fonte delle informazioni soggette a segreto;

censura: che la Corte di merito, pur potendo rimediare all’omissione del primo giudice, non abbia ascoltato l’audio-cassetta sulla quale D.C. aveva registrato il colloquio con B.; che non abbia considerato l’anomalia della condotta della D.C., che, dopo avere ricevuto la notizia riservata, si recò presso la Procura della Repubblica accompagnata da un ex ufficiale dei carabinieri per attingere quella stessa notizia; che non abbia valutato la possibilità che la D.C. sia venuta in possesso della notizia riservata per altra via;

2. illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte di merito avrebbe presunto l’illegittimità degli accessi al RE.GE., dimenticando che egli era addetto al registro ed era autorizzato ad accedervi anche per delega della polizia giudiziaria;

3. mancanza di motivazione in ordine al reato di favoreggiamento di cui al capo i), perchè la Corte non ha risposto alla deduzione difensiva secondo cui egli avrebbe dato a S.R. la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati che quello aveva il diritto a ricevere. p.3. B.S. denuncia vizio di motivazione perchè la prova della colpevolezza è stata fondata sull’erronea valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatone rese dalla D. C., aggiungendo alle censure sollevate al riguardo dal coimputato A. quella della violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 4, sul rilievo che la dichiarante avrebbe rivestito la qualifica di indagata di reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2. p.4. M.E. denuncia:

1. mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza sotto il duplice profilo: a) che non è stato compiuto il riscontro incrociato delle visure al RE.GE. realizzate dalla postazione della ricorrente nel periodo sospetto con l’eventuale corrispondente rilascio di certificati dei carichi pendenti a favore di soggetti che li avessero richiesti; b) che la prova delle pretese rivelazioni ai familiari, in difetto di riscontri oggettivi, è stata ricavata in via presuntiva;

2. erronea applicazione dell’art. 615 ter c.p., perchè la giurisprudenza prevalente ritiene che l’acquisizione di notizie segrete, da parte di un soggetto legittimato ad accedere al sistema informatico, integri soltanto il reato di cui all’art. 326 c.p., e non anche quello di cui all’art. 615 ter.

Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza la difesa chiede sia dichiarata l’estinzione dei reati.

5. Questa Corte preliminarmente rileva che i reati per cui si procede, nelle more del giudizio di cassazione promosso con ricorsi che prima facie appaiono ammissibili almeno nella parte in cui sollevano la questione di diritto della configurabilità nella fattispecie in esame del reato previsto dall’art. 615 ter c.p., sono caduti in prescrizione.

Infatti il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, tenuto conto della sospensione di giorni 86 dovuta a rinvii per impedimento dei difensori, copre gli illeciti commessi fino all’8 ottobre 2003, con la precisazione che le date apposte in calce alle imputazioni formulate nei confronti di A. e B. ("fino al gennaio 2004") e di M.E. ("fino al novembre 2003") non trovano alcuna giustificazione negli atti processuali e anzi sono contraddette dalla specificazione che l’ultimo degli accessi abusivi al sistema informatico (con immediata rivelazione del segreto carpito) fu compiuto da A. il 2.10.2003 e dalla M. il 22.5.2003.

I reati devono pertanto essere dichiarati estinti a causa della prescrizione, non risultando dagli atti, per nessuno dei ricorrenti, la prova evidente che il fatto non sussiste o non è stato commesso o non costituisce reato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *