Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– con il ricorso di primo grado sono stati impugnati atti relativi alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2010;
– con la sentenza appellata il primo giudice ha declinato la giurisdizione richiamando l’orientamento al riguardo ripetutamente seguito dalle Sezioni unite di Cassazione (10 novembre 2010, n. 22805);
– di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dal cui avviso il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha affermato che gli atti relativi alle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, e che comunque sono configurabili soltanto diritti soggettivi la cui tutela è rimessa al giudice ordinario (12 luglio 2011, n. 11);
– alla stregua delle esposte ragioni, va respinto l’appello, con compensazione delle spese processuali del secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2990 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
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