Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il difensore della parte offesa G.G. ricorre per cassazione contro il decreto emesso il 7 agosto 2009, con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Livorno, in accoglimento della richiesta del P.M., dispose l’archiviazione del procedimento penale n. 2035/08 nei confronti di M.N. in relazione al reato di calunnia.
2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), violazione degli artt. 409 e 410 e 127 c.p.p..
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Risulta che il G. propose opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di M.N..
Il giudice per le indagini preliminari, ritenuti gli elementi probatori disponibili "non… adeguati per sostenere l’accusa in giudizio", dispose l’archiviazione, senza alcuna motivazione in merito alle istanze avanzate con l’atto di opposizione, neppure citato nel provvedimento.
A norma dell’art. 409 c.p.p., comma 6, nel caso in cui sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano soltanto in presenza di due condizioni, di cui deve dare atto con adeguata motivazione, ossia l’inammissibilità dell’opposizione e l’infondatezza della notizia di reato ( art. 410 c.p.p., comma 2).
Nel provvedimento in esame, manca qualsiasi valutazione sull’inammissibilità della proposta opposizione.
2. Il decreto deve, perciò, essere annullato con trasmissione degli atti al giudice di merito per il seguito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.
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