T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 21-09-2011, n. 7494 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’atto impugnato in via principale col ricorso introduttivo: il verbale di accertamento dell’efficienza fisica redatto in data 10 dicembre 2010, recante l’esclusione della ricorrente per inidoneità fisica, non avendo la ricorrente effettuato il numero minimo di piegamenti sulle braccia (12 piegamenti in 2 minuti) previsti per la prova di efficienza fisica;

Visti gli atti impugnati con i motivi aggiunti: la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 18 aprile 2011 e recante gli atti della procedura, tra cui una documentata Relazione del Presidente della Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;

Considerato che nessuna delle censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti risulta da accogliere;

Considerato in particolare che:

– con riferimento:

a) alla censura del ricorso introduttivo la quale sostiene che la ricorrente al momento della effettuazione della prova ha prospettato alla Commissione di essere stata sottoposta, in data 30 luglio 2010, a taglio cesareo che le avrebbe temporaneamente compromesso l’efficienza fisica; e che la Commissione, omettendo qualsiasi verbalizzazione al riguardo, si sarebbe rifiutata di acquisire agli atti la certificazione medica esibita dalla ricorrente, la quale pertanto sarebbe stata costretta a cimentarsi nella prova sebbene in precarie condizioni fisiche;

b) alla censura dei motivi aggiunti la quale – relativamente al citato deposito erariale del 18 aprile 2011 – sostiene che, diversamente da quanto scritto nella Relazione del Presidente della Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, la ricorrente, prima dell’espletamento della prova, ne ha invano richiesto il differimento, esibendo a tal fine certificato medico; e che invece la Commissione, omettendo di verbalizzare, si è rifiutata di acquisire il suddetto certificato medico, asserendo di non poter differire la prova d’esame per imprecisate e indimostrate necessità organizzative;

il Collegio rileva che le suddette due censure risultano entrambe da rigettare; sia perché appare non credibile che la ricorrente, nonostante l’asserita impossibilità, si sia ugualmente cimentata nella prova; sia perché a fronte della attestazione del "verbale di accertamento dell’efficienza fisica" del 10.12.2010 (atto pubblico ex art. 2699 del codice civile, sottoscritto senza rilievi anche dalla ricorrente), da cui risulta che la ricorrente non ha superato l’esercizio di piegamenti sulle braccia, e che ciò non è dipeso da "temporaneo impedimento"(vedi nota 3) del verbale), la forza probatoria di quanto attestato del verbale suddetto può essere superata soltanto attraverso lo strumento giuridico della "querela di falso" (v. art. 2700, c.c.), che allo stato non risulta proposta;

– la censura del ricorso introduttivo la quale lamenta che la Commissione non ha descritto la prova della ricorrente va respinta perché la descrizione contenuta nel citato verbale di accertamento dell’efficienza fisica (mancato superamento della prova di piegamenti sulle braccia, da effettuare in 2 minuti e per un numero minimo di 12 piegamenti) dà conto in modo esaustivo della effettuazione della prova e delle ragioni del suo mancato superamento;

– la censura del ricorso introduttivo la quale lamenta contraddittorietà nelle determinazioni dell’Amministrazione, avendo la ricorrente già superato precedenti prove di efficienza fisica sia in sede di arruolamento quale VFP1 (settembre 2009) sia nella precedente procedura di reclutamento quale VFP4 (gennaio 2009) va respinta perché l’efficienza fisica è, per definizione, caratteristica contingente, e quindi da valutare con esclusivo riferimento alla procedura selettiva cui si riferisce;

– la censura del ricorso introduttivo la quale lamenta che la Commissione di selezione era composta da soli uomini (in violazione dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994) va respinta, a prescindere da ogni altra considerazione, perché la contestata Commissione non era una Commissione giudicatrice di concorso ai sensi della della disposizione invocata ma una Commissione cui era demandato a di accertare l’efficienza fisica dei candidati, vale a dire un organo collegiale tecnico al quale l’invocato articolo 9, comma 2, del D. R. n. 487/1994 non risulta applicabile; né, in ogni caso, risulta che l’assenza di componenti di sesso femminile nel suddetto organo collegiale abbia comportato discriminazione in danno di concorrenti donne (confr. C.d.S., Sez. VI, 27122006, n. 7962);

– la censura dei motivi aggiunti la quale lamenta che confrontando il verbale preliminare del 2 settembre 2010 e il verbale stilato durante l’espletamento della prova di efficienza fisica risulta essere avvenuta la sostituzione di un membro della Commissione in assenza di qualsivoglia provvedimento o verbalizzazione al riguardo risulta priva di interesse (sebbene in astratto abbisognevole di istruttoria per appurare se nella fattispecie fossero stati adottati legittimi provvedimenti di sostituzione di un componente dell’organo tecnico) poiché anche un suo eventuale accoglimento non muterebbe per la ricorrente l’esito sfavorevole della selezione, giacché dall’esame delle censure precedenti risulta una non viziata valutazione della carenza di efficienza fisica;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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