Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-08-2011, n. 32917

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Potenza ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale T.F. è stata ritenuta colpevole del delitto ex art. 594 c.p., comma 4, per avere pronunziato, nel corso dell’udienza civile relativa al procedimento di separazione tra la stessa e il coniuge P. P., l’espressione "tu sei una larva umana", diretta al predetto.

Con riconoscimento di attenuanti generiche, T. è stata condannata alla pena di Euro 200 di multa pena condonata.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 594, 599 e 90 c.p., insussistenza dell’elemento psicologico, erronea applicazione dell’art. 194 c.p.p., vizio di motivazione, travisamento del fatto, manifesta illogicità, omessa dichiarazione di maturata prescrizione.

La credibilità della PO è stata tutta fondata sul fatto che la stessa non si è costituita PC; nessuna penetrante indagine è stata effettuata per la ricostruzione storica del fatto. Anche a voler concedere che esso si sia verificato, nulla si dice circa la sussistenza dell’elemento psicologico. Il richiamo all’art. 90 c.p., è improprio in quanto esso attiene alla imputabilità e non all’elemento soggettivo. Andava condotta indagine per verificare la esatta percezione della realtà e l’intimo convincimento del soggetto agente. In realtà, si trattò solo di un aspro alterco, determinato dalla situazione di tensione che la T. stava vivendo. In fine nessuna valutazione è stata effettuata circa la sussistenza della cause di non punibilità della ritorsione e della provocazione.

In estremo subordinerà rilevata la prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Per quel che si legge nella sentenza di appello (nè la T. lo nega), l’imputata, nell’impugnare la pronunzia di primo grado, non ha contestato la materialità del fatto, ma ha affermato che ella non aveva nessuna intenzione di ingiuriare il P..

Le doglianze relative alla effettiva pronunzia delle parole di cui al capo di imputazione, dunque, sono inammissibili in quanto non dedotte con i motivi di appello.

Adabundantiam e appena il caso di notare che la CdA, comunque, oltre alla intrinseca credibilità del P., ha tenuto conto anche del fatto che le altre persone presenti al fatto hanno confermato (tranne l’avvocato della T. che "non lo ha escluso") che le parole in questione furono profferite.

Quanto all’elemento psicologico, il giudice di secondo grado afferma che la volontà offensiva era "estraibile" (testuale) dalle espressioni adoperate dalla imputata, volendo evidentemente intendere che il significato sociale delle parole era tale da comportare la manifestazione di un giudizio di disvalore nei confronti del coniuge.

Con ciò il giudicante si è correttamente allineato alla giurisprudenza di questa Corte che non ritiene necessario un animus jniuriandi perchè sussista il delitto di cui all’art. 594 c.p., essendo sufficiente il dolo generico (che può addirittura assumere anche la forma del dolo eventuale), in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (ASN 199907597-RV 213631).

Orbene, non risulta, nè la ricorrente lo deduce, che l’imputata non fosse consapevole del significato dell’espressione diretta all’indirizzo del marito, dal quale si stava separando.

Nel ricorso, poi, non si specifica in cosa sarebbe consistita l’ingiuria pronunziata dal P., cui avrebbe fatto seguito la ritorsione della T., nè quale sarebbe il fatto ingiusto della PO. Il reato, commesso il 31.7.2002, si prescriverebbe il 31.1.2010 (dunque prima della sentenza di secondo grado), ma va calcolata sospensione di anni 1, mesi 7, giorni 24 (e dunque il termine va rifissato al 24.9.2011).

Per tutte le ragioni sopra specificate, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del grado e al versamento di somma alla Cassa ammende, somma che si stima equo fissare in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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