T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 21-09-2011, n. 7489 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti sono ufficiali della Marina militare inviati negli anni 1994/1995 e seguenti in missione negli Stati Uniti per seguire un corso di pilotaggio di specializzazione.

Essi affermano che il rientro in Italia è sempre da considerare un trasferimento d’autorità ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 100/1987, nonché ai sensi della Circolare esplicativa del Ministero della Difesa prot. n. DGPM/IV/12^/ 040031 / 10 /B.28 del 30 marzo 2000; e come previsto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

L’Amministrazione si è costituita.

I ricorrenti hanno depositato una memoria in data 13.5.2011 e una memoria in data 24.5.2011.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 15 giugno 2011.

2. – La memoria depositata in data in data 24.5.2011 è tardiva perché oltre il termine, di trenta giorni liberi anteriori all’udienza, cui all’art. 73 del codice del processo amministrativo. I ricorrenti affermano essere memoria di replica a memoria dell’Amministrazione, ma ciò non risulta dagli atti, poiché nel presente ricorso non risulta un deposito di memoria da parte dell’Amministrazione.

Ciò premesso, il ricorso va respinto.

La giurisprudenza più recente (v. C.d.S., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5865; T.a.r. Lecce 2 settembre 2010, n. 1886) ha ritenuto – con riferimento ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001 – che ai militari in missione all’estero non spetta l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 all’atto del rientro in Italia, non costituendo quest’ultimo una forma di trasferimento a ritroso e non potendosi applicare retroattivamente la norma di cui all’art. 13 della legge 29 marzo 2001 n. 86, che espressamente prevede tale beneficio per i trasferimenti effettuati a decorrere dalla citata data del 1° gennaio 2001.

Il Collegio condivide quella giurisprudenza, sicché il ricorso va rigettato.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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