Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. I due ricorsi in epigrafe attengono alle vicende successive al rilascio, da parte del Comune di Anguillara Sabazia e in favore degli odierni ricorrenti, di una concessione edilizia (n. 8857/97/109 del 29 novembre 1997) seguita da una concessione in variante (n. 15189/98/R del 4 maggio 1999), sul terreno distinto in catasto alla partita 1439, Foglio 7, particella 454.
Con il ricorso n. 7222 del 2001, i ricorrenti hanno impugnato l’atto prot. n.5447 del 21/03/01 con il quale il Comune di Anguillara Sabazia:
– ha reso noti i risultati dell’istruttoria sullo stato delle opere in corso, da cui si ricavavano, ad avviso dell’Amministrazione, una serie di profili di non conformità delle stesse ai titoli edilizi, oltre all’assenza di un rituale nullaosta paesistico sulla concessione in variante;
– ha manifestato la possibilità del rilascio di una nuova concessione edilizia in variante.
Con il ricorso n. 7566/2001, i medesimi hanno impugnato il provvedimento con il quale è stata annullata in autotutela la predetta concessione edilizia in variante, nonché l’ordinanza di demolizione n. 94 del 15.5.2001.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Anguillara Sabazia nel giudizio sul ricorso n. 7566/2001, deducendo l’infondatezza dello stesso.
3. A seguito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 1589/2010, i ricorsi sono stati chiamati per la discussione all’udienza pubblica del 7 luglio 2011, e quindi trattenuti in decisione.
4. Va confermata la sussistenza dei requisiti per la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a.., attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva degli stessi.
5. Il ricorso n. 7222/2011, a prescindere dai possibili profili originari di inammissibilità per assenza di lesività immediata di un atto avente carattere endoprocedimentale e interlocutorio, va comunque dichiarato improcedibile a seguito dell’emanazione del provvedimento impugnato con il secondo ricorso, il quale si è pronunciato definitivamente sulla questione.
6. Il ricorso n. 7566/2011 ha ad oggetto sia l’atto con il quale il Comune di Anguillara Sabazia ha provveduto annullando in autotutela la concessione in variante prot. 15189/98/R, sia la successiva ordinanza di demolizione delle "opere edilizie eseguite in difformità o con variazioni essenziali dalla concessione edilizia n. 8857/97/109 del 29 /11/1997".
Detti atti sono stati adottati sul duplice presupposto:
– dell’asserita realizzazione di opere in difformità o in variazione essenziale dalla concessione edilizia e dalla successiva variante;
– del fatto che la variante "risultava rilasciata in assenza del parere obbligatorio reso ai sensi della legge regionale 59/95".
7. Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti censurano il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione in variante, sostenendo l’erroneità del presupposto rilevato dal Comune (assenza del prescritto nullaosta paesistico).
Non è controverso, in questa sede, il fatto storico della determinazione comunale n. 71 del 21/7/2000 (prot. 15189/1998/R) recante il predetto nullaosta; tuttavia, l’Amministrazione ha ritenuto – alla stregua della relazione tecnica richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato – che detta determinazione comunale non solo è stata adottata successivamente, ma è stata anche trasmessa in Soprintendenza in data 7 agosto 2000, per cui i 60 giorni per l’esercizio del potere di annullamento ministeriale alla stregua della normativa vigente all’epoca, sarebbero scaduti il 6.10.2000, ossia oltre il termine della concessione in variante emanata il 4.5. 1999.
I ricorrenti ritengono invece:
– che il parere è comunque stato rilasciato e non è stato poi annullato dal Ministero;
– che il termine di efficacia della variante andava ricollegato alla scadenza della concessione originaria (29.11.2000);
– che comunque, in mancanza del parere paesaggistico, il termine iniziale per l’effettuazione dei lavori non decorreva;
– che la concessione edilizia è comunque valida anche se ad efficacia sospensivamente condizionata al conseguimento del nullaosta paesaggistico;
– che nella specie manca lo specifico interesse pubblico all’annullamento in autotutela.
7.1 Il ricorso, per la parte relativa all’impugnativa della concessione in variante, è fondato per l’assorbente considerazione che il prescritto nullaosta è stato adottato dal Comune, e comunque non risulta essere stato oggetto di annullamento in sede ministeriale, o successivamente in sede giurisdizionale o in autotutela. Pertanto, a prescindere da quale tesi si voglia sostenere circa il rapporto tra procedimento edilizio e nullaosta, è indubbio che nella fase di autotutela non possa non tenersi conto – alla stregua di una ragionevole valutazione ex post – dell’avvenuta valutazione favorevole sotto il profilo paesaggistico, ossia di un dato sostanziale che elimina in radice la configurabilità di un interesse pubblico all’annullamento in autotutela che prevalga sulla posizione soggettiva consolidata in capo ai destinatari del precedente provvedimento favorevole.
8. Con il quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti censurano l’ordinanza di demolizione n. 94 del 15 maggio 2001, sia in via derivata dall’illegittimità dell’annullamento della concessione in variante, sia perché l’art. 11 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 stabilisce che si fa luogo a provvedimenti sanzionatori, in caso di annullamento della concessione solo qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative (cfr. ora l’art. 38 del D.P.R. n. 380/2011).
Il motivo è fondato. A ben vedere, l’omessa considerazione della possibilità di rimuovere il vizio risulta connessa, nel provvedimento in esame, al fatto che lo stesso muove sia dal presupposto dell’avvenuto annullamento della concessione in variante, sia dall’asserita esecuzione di opere in difformità o variazione essenziale dalla concessione originaria. La commistione dei due profili conduce a una sorta di commistione dei regimi sanzionatori che non solo rende unitario il rilievo dell’illegittimità derivata, ma riflette anche una sorta di "incertezza" del potere esercitato nella specie. Ciò è sufficiente, in questa sede, per annullare l’atto impugnato, senza che sia necessario entrare nel merito della verifica della sussistenza e/o della portata delle rilevate difformità esecutive (che sono anche state oggetto di un giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione): si tratta infatti di una questione estranea al tenore delle censure proposte con il ricorso.
9. Il secondo ricorso va conclusivamente accolto, con annullamento degli atti impugnati.
10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi:
a) dichiara improcedibile il ricorso n. 7222/2001 R.G.;
b) accoglie il ricorso n. 7566/2001 R.G., e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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