Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25-08-2011) 31-08-2011, n. 32939

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16.9.2010, la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Pm di Tempio Pausania, contro la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Tempio Pausania, nei confronti di C.G., di condanna per i reati di tentato omicidio a danno dei carabinieri intervenuti, rapina aggravata, porto di armi e ricettazione ed ordinava la trasmissione degli atti alla Cassazione, per la decisione sul ricorso interposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Il gup aveva ritenuto sussistenti i fatti contestati, anche perchè l’imputato era stato arrestato nella quasi flagranza del reato, aveva ritenuto l’ipotesi del concorso anomalo in relazione ai due episodi di tentato omicidio, cosicchè concesse le circostanze attenuanti generiche per la giovane età e l’incensuratezza, con giudizio di sola equivalenza, gli aveva inflitto la pena di anni sei di reclusione.

Avverso tale pronuncia, avevano proposto appello, il Pm (per contestare l’applicazione dell’art. 116 c.p., e per lamentare la mitezza del trattamento sanzionatorio) e ricorso per Cassazione,il Procuratore Generale presso la corte d’appello. L’appello del Pm veniva ritenuto inammissibile, avendosi riguardo a sentenza di condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato, che non operò modifiche al titolo di reato, con il che veniva meno la ragione della conversione del ricorso in Cassazione del Procuratore Generale in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., che riacquistava la sua autonomia.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva infatti proposto ricorso per dedurre la contraddittorietà della motivazione della sentenza, posto che il primo giudice, dopo aver espresso il giudizio di bilanciamento in termini di sola equivalenza, ebbe ad operare una diminuzione di anni due di reclusione ex art. 62 bis c.p..

3. Nelle more della odierna discussione, ha presentato memoria difensiva l’imputato pel tramite del suo difensore, per dedurre che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, formulò un giudizio di congruità della pena nella misura di anni sei di reclusione, con il che l’indicazione del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenza sarebbe frutto di errore materiale, avendo dato conto il primo giudice della volontà di erogare pena contenuta, onde consentire il reinserimento sociale del condannato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve esser accolto. E’ infatti di immediata evidenza che dopo aver formulato in sede di bilanciamento un giudizio di sola equivalenza, il primo giudice ebbe a diminuire la pena ex art. 62 bis c.p., così incorrendo in una evidente contraddizione, come lamentato dal Procuratore Generale ricorrente. La sentenza deve quindi essere annullata sul punto senza rinvio, potendosi ai sensi dell’alt. 620 lett. I), provvedere alla rideterminazione della pena, in anni sette e mesi quattro di reclusione.

Le considerazioni avanzate dall’imputato in sede di memoria, secondo cui si avrebbe riguardo ad un errore materiale nell’indicazione del tipo di giudizio formulato in sede di bilanciamento non possono essere recepite, in ragione del fatto che non solo il gup ebbe a sottolineare nella parte motiva che la valutazione delle circostanze andava operata in termini di sola equivalenza, ma nello stesso dispositivo diede atto che le circostanze attenuanti generiche venivano concesse in termini di equivalenza, quindi di sola compensazione con le aggravanti ritenute.

P.Q.M.

Visto l’art. 620 c.p.p., lett. l, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla riduzione della pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche che elimina e ridetermina la pena in complessivi anni sette e mesi quattro di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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